Demolizione e condono pendente illegittima l’integrale ablazione su suolo privato (TAR Molise n. 378 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere abusive emessa in pendenza del termine, o in presenza della già avvenuta presentazione dell’istanza di condono edilizio, è illegittima, perché la domanda impone alla Pubblica Amministrazione lo specifico obbligo di pronunciarsi sulla medesima. Il Comune può ordinare l’abbattimento integrale dei manufatti solo previo accertamento della loro radicale trasformazione postuma rispetto all’oggetto della sanatoria, nonché previa declaratoria di improcedibilità del condono. La sola presentazione dell’istanza e il pagamento dell’oblazione non perfezionano il silenzio-assenso, occorrendo la prova della completezza ab origine della documentazione e dei requisiti soggettivi e oggettivi. Su aree demaniali la pendenza del condono non inficia l’esercizio dell’autotutela esecutiva ex art. 54 cod. nav., in difetto del consenso dell’ente proprietario richiesto dall’art. 32, comma 5, legge n. 47/1985. Il provvedimento sanzionatorio che contenga in sé anche la diffida ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001 è legittimo.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un camping nel Comune di Campomarino, ha impugnato due ordinanze del Servizio urbanistica: la n. 3 del 26.02.2024, di riduzione in pristino di numerosi manufatti, alcuni ricadenti su area demaniale e altri su suoli privati, e la n. 5 del 7.03.2024, di riduzione in pristino di area demaniale marittima. Ha dedotto l’illegittimità degli ordini per l’asserita natura non demaniale del fondo, per la mancata previa diffida e per la pendenza di pratiche di condono e del silenzio-assenso formatosi sulle relative istanze.
Le amministrazioni intimate hanno resistito, eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per mancata specifica articolazione delle censure. In via cautelare il Tribunale aveva sospeso la sola ordinanza n. 3, limitatamente agli abusi su aree private oggetto di condono non definito. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto la sospensione per pregiudizialità civile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la domanda di sospensione. La pendenza del giudizio civile sulla proprietà non integra pregiudizialità necessaria ex art. 295 c.p.c.: l’art. 8 c.p.a. consente al giudice amministrativo la cognizione incidentale della questione dominicale, e la pregiudizialità tecnica richiede un accertamento con efficacia di giudicato. Anche per la particella 87, la cui demanialità è contestata, l’amministrazione ha agito in base alla linea di demarcazione stabilita dall’art. 6, comma 2-bis d.l. n. 80/2004, con accertamento rebus sic stantibus.
Sull’ordinanza n. 5 il ricorso è infondato. L’ente ha agito ai sensi dell’art. 54 cod. nav. e dell’art. 5, comma 1, lett. i), legge reg. Molise n. 5/2006. La pendenza del condono non rileva, perché la sanatoria di opere su area demaniale presuppone il consenso dell’ente proprietario ex art. 32, comma 5, legge n. 47/1985, nella specie mai richiesto né ottenuto. La censura sulla previa diffida è infondata: l’ordine contiene in sé l’invito all’adempimento, coerentemente con l’art. 35 d.P.R. n. 380/2001.
Sull’ordinanza n. 3 il ricorso è parzialmente fondato. L’ordine ha intimato la demolizione integrale dei manufatti, inclusi quelli oggetto di condono pendente. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’ingiunzione emessa in pendenza dell’istanza è illegittima. Solo la radicale trasformazione dei manufatti consente l’abbattimento, previa declaratoria di improcedibilità del condono. Nella specie l’amministrazione ha obliterato la pendenza delle pratiche, senza valutare le difformità rispetto alle tavole di condono.
Le residue censure sono respinte. Il silenzio-assenso non si perfeziona per il solo decorso del termine, occorrendo la prova della completezza documentale e dei requisiti, tanto più in zona vincolata, dove è necessario il parere dell’autorità paesaggistica. Il campo da calcetto e quello da bocce non rientrano nell’edilizia libera ex art. 6 d.P.R. n. 380/2001, integrando un’apprezzabile trasformazione urbanistica. Il ricorso è accolto nei limiti indicati e respinto nel resto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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