Ricusazione della lista e strumentalità delle forme negli atti di presentazione (TAR Marche n. 489 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza del timbro o della firma di congiunzione apposta dal pubblico ufficiale autenticante sui moduli di presentazione della lista non determina di per sé la ricusazione della lista stessa. La funzione di garanzia della congiunzione fisica dei fogli e dell’indicazione del contrassegno è strumentale ad assicurare la consapevolezza dei sottoscrittori, ma non esaurisce la prova di tale consapevolezza. In applicazione del principio di strumentalità delle forme e del favor partecipationis, la volontà degli elettori di sostenere una determinata compagine politica può essere desunta in modo univoco da altri elementi, anche acquisiti in sede giurisdizionale. Le dichiarazioni del Segretario comunale, dell’ufficiale autenticante e dei sottoscrittori costituiscono prove atipiche, liberamente apprezzabili dal giudice, idonee a ricostruire l’originario svolgimento dei fatti. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di ricusazione fondato sul solo difetto formale dei moduli.
Il Fatto
In vista delle elezioni per il Sindaco e il Consiglio comunale di un Comune delle Marche, erano state presentate due sole liste. La Sottocommissione elettorale circondariale ha ricusato la lista ricorrente rilevando che l’atto di presentazione e gli atti separati di sottoscrizione, pur conformi al modello ministeriale, erano composti da fogli spillati ma privi di timbro e/o firma di congiunzione del pubblico ufficiale autenticante.
I presentatori hanno chiesto il riesame e il soccorso istruttorio ex art. 33 del d.P.R. n. 570/1960, ma la Sottocommissione ha rigettato l’istanza ritenendola tardiva. I ricorrenti hanno quindi impugnato i due verbali, deducendo violazione degli artt. 28 e 33 del d.P.R. n. 570/1960, eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione dei principi di proporzionalità, strumentalità delle forme e favor partecipationis, oltre all’errore scusabile e alla mancata attivazione del soccorso istruttorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso richiamando l’orientamento sostanzialista della giurisprudenza amministrativa. Muovendo dall’art. 28, quarto comma, del d.P.R. n. 570/1960, il Tribunale ricorda che la sottoscrizione deve essere apposta su moduli recanti il contrassegno della lista e le generalità dei candidati, a garanzia della consapevolezza e volontà dei firmatari di sostenere quella specifica compagine politica.
La regola consolidata esige che i moduli aggiuntivi privi del contrassegno siano uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (Cons. Stato n. 4203 del 2022). Tuttavia, come affermato da Cons. Stato n. 4211 del 2023, in determinate circostanze la volontà degli elettori può emergere in modo univoco da altri elementi, anche acquisiti in sede giurisdizionale, in virtù del principio di strumentalità delle forme. L’atto di autentica, ai sensi dell’art. 2700 c.c., è atto pubblico con funzione probatoria autonoma, che non può tuttavia fondare un effetto probatorio dell’intenzione dei sottoscrittori (Cons. Stato n. 4222 del 2023).
Nel caso concreto il Collegio individua elementi univoci e concordanti. L’ufficiale autenticante ha attestato che i firmatari avevano esplicitato la consapevolezza di sostenere la lista, anche perché sul tavolo era collocato un foglio con il simbolo e il nome della lista e il nome del candidato Sindaco. Il Segretario comunale ha confermato di aver consegnato i moduli su supporto digitale e di aver trasmesso in un’unica soluzione modulo principale e atti separati, già spillati e in evidente continuità. Quaranta sottoscrittori hanno reso dichiarazioni sostitutive ex d.P.R. n. 445/2000 confermando la piena consapevolezza del sostegno alla lista.
Il Tribunale valorizza inoltre le dimensioni ridotte della comunità e la presenza di sole due liste, indici di una volontà chiara e univoca, e riconduce l’errore all’uso di moduli ricevuti in formato digitale e stampati in autonomia. Le dichiarazioni di Segretario, autenticante e sottoscrittori non sono attestazioni postume, ma consentono di ricostruire l’originario svolgimento dei fatti e valgono come prova atipica liberamente apprezzabile.
Il ricorso è pertanto accolto: i provvedimenti impugnati sono annullati e la lista è riammessa alla competizione elettorale. Le spese sono compensate per giusti motivi.
Nota della Redazione
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