Prove pratiche in gara e discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice (TAR Lombardia n. 2464 del 25.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La commissione giudicatrice non è tenuta a effettuare prove pratiche sui pazienti per valutare le caratteristiche funzionali dei dispositivi medici offerti, quando il disciplinare di gara attribuisca a tale attività una mera facoltà e non un obbligo. L’esercizio di tale facoltà rientra nell’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, censurabile dal giudice amministrativo solo in presenza di evidenti errori o palese illogicità. I verbali di gara, quali atti pubblici facenti fede ai sensi degli articoli 2699 e 2700 del codice civile, possono essere redatti in forma sintetica, purché diano atto di quanto svoltosi davanti alla commissione. Il concorrente che ritenga illogico un requisito tecnico previsto dalla legge di gara deve impugnare la stessa lex specialis, non potendo contestarlo a valle, in sede di valutazione delle offerte.

Il Fatto

L’ASST Santi Paolo e Carlo indiceva una gara in forma aggregata per la fornitura quinquennale di lenti intraoculari e dispositivi medici correlati, disciplinata dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e divisa in diciannove lotti. Il lotto n. 1, oggetto della controversia, riguardava la fornitura di lenti intraoculari asferiche pieghevoli. Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con settanta punti per l’offerta tecnica e trenta per quella economica.

Al termine della procedura la società Alcon si classificava prima con 96,4 punti, mentre la ricorrente si collocava seconda con 78,4 punti. L’aggiudicazione era disposta con deliberazione del Direttore Generale. La seconda classificata proponeva ricorso principale, con domanda di sospensiva poi rinunciata, contestando l’attribuzione dei punteggi tecnici. Si costituivano l’Azienda e la controinteressata, che proponeva ricorso incidentale di carattere escludente.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investiva il criterio premiale relativo alle caratteristiche funzionali della lente, per il quale erano previsti quaranta punti. La ricorrente sosteneva che la commissione avrebbe dovuto effettuare prove pratiche sui pazienti, unica modalità, a suo dire, per apprezzare le qualità dei prodotti offerti, e lamentava la lacunosità dei verbali.

Il Collegio respinge la censura richiamando il disciplinare, che prevede la mera facoltà, e non l’obbligo, di disporre prove tecniche sui campioni. L’esercizio di tale facoltà costituisce manifestazione dell’ampia discrezionalità della commissione, censurabile solo per evidenti errori o palese illogicità. La tesi della ricorrente, secondo cui le prove “in vivo” costituirebbero prassi costante, non risulta provata; la controinteressata ha anzi depositato bandi di altre Regioni che non impongono tali prove.

Quanto alla verbalizzazione, il Tribunale richiama il pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui i verbali di gara, atti pubblici facenti fede, non richiedono analitica specificazione delle attività svolte e possono essere redatti in forma sintetica. Nel caso concreto la commissione ha dato atto dell’esame della campionatura e della documentazione, ha convocato i tecnici per una prova dimostrativa senza impianto sul paziente e ha motivato l’attribuzione di 24 punti su 40 rilevando difficoltà nel distacco delle anse della lente. L’assegnazione del punteggio tecnico resta espressione di discrezionalità, non sindacabile nel merito.

Il secondo motivo riguardava il criterio della qualità del prodotto. La ricorrente aveva ottenuto otto punti su dieci, mentre l’aggiudicataria i dieci punti massimi. La commissione aveva rilevato che la lente della ricorrente era priva del filtro per la luce blu, requisito espressamente previsto dalla legge di gara. La ricorrente ammetteva tale assenza, avendo presentato dichiarazione di equivalenza ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 50 del 2016. Il Collegio ritiene non illogico il giudizio, osservando che, ove il requisito fosse stato ritenuto erroneo, la società avrebbe dovuto impugnare la legge di gara, ciò che non è avvenuto. In ogni caso, anche ipotizzando una diversa distribuzione dei punti, la graduatoria finale non muterebbe, essendo le due società separate da diciotto punti.

Rigettato il ricorso principale, il Tribunale dichiara improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del c.p.a. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2699 c.c.

Tutte le 78 sentenze sull'art. 2699 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *