Valutazione scolastica non ammissione: sindacato limitato al travisamento e all’illogicità (TAR Lombardia n. 29 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non ammissione alla classe successiva costituisce espressione di discrezionalità tecnica del consiglio di classe e non è sindacabile dal giudice amministrativo se non sotto il profilo della manifesta illogicità, della contraddittorietà o del travisamento dei fatti. Il sistema valutativo delineato dall’art. 1 del d.lgs. n. 62/2017 è privo di qualsiasi logica sanzionatoria e persegue finalità formativa ed educativa. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 62/2017, la non ammissione richiede una motivazione adeguata e non opera alcun automatismo. L’eventuale mancata attivazione delle attività di recupero non vizia il giudizio finale. Nelle controversie concernenti atti di scuola paritaria non statale difetta la legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione.

Il Fatto

I ricorrenti, esercenti la potestà genitoriale su una minore, hanno impugnato la pagella di non ammissione alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado, deliberata al termine dell’anno scolastico 2020/2021 da un istituto paritario e comunicata alla famiglia nel giugno 2021. Hanno dedotto plurimi profili di illegittimità, tra cui la disattenzione verso le indicazioni ministeriali dettate per l’emergenza epidemiologica, il mancato approntamento di un adeguato sistema di recupero e il difetto di motivazione.

Il Ministero dell’Istruzione si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, l’infondatezza. L’istituto resistente ha controdedotto e ha poi eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, per essere la studentessa stata ammessa alla classe prima, ripetuta, e poi transitata alla terza. La domanda cautelare è stata respinta in primo e in secondo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione del Ministero. Il ricorso non coinvolge atti ministeriali, ma solo il giudizio di non ammissione imputabile all’istituto paritario non statale, estraneo alle attività valutative oggetto di impugnazione. Il Ministero è pertanto estromesso dal giudizio. Respinta anche l’opposizione alla memoria di replica, tempestivamente depositata ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a..

Sull’eccezione di improcedibilità il Tribunale soprassiede: le vicende medio tempore rendono non implausibile la sopravvenuta carenza di interesse, ma il ricorso è comunque infondato nel merito. Il Collegio richiama il quadro normativo: l’art. 1 del d.lgs. n. 62/2017 orienta la valutazione al processo formativo, e l’art. 6, comma 2, consente al consiglio di classe di deliberare, motivando, la non ammissione, senza automatismi. Richiamata Cons. Stato n. 8384 del 2022, secondo cui è estranea al sistema ogni logica sanzionatoria.

Nel merito, la motivazione del verbale di scrutinio del 9 giugno 2021 è ampia. I verbali del consiglio di classe sono atti pubblici assistiti da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., non contestabili senza querela di falso. Da essi emerge che gli interventi di sostegno e di recupero individualizzato sono stati offerti, che la famiglia è stata costantemente informata e che il ricorso alla didattica a distanza è durato solo quattro settimane.

Il primo motivo è infondato: la didattica si è svolta in presenza per la quasi totalità dell’anno. La valutazione del consiglio di classe, quale apprezzamento tecnico, non è sindacabile se non per manifesta illogicità o travisamento, vizi non allegati né documentati. Il secondo motivo è infondato: la mancata attivazione del recupero non vizia il giudizio, che si fonda sulla constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione, senza intento punitivo. Il terzo motivo è infondato per l’ampia motivazione, idonea a esplicitare le ragioni della deroga alla regola generale di ammissione, richiamata Cons. Stato n. 638 del 2021. Il quarto motivo è infondato: la comunicazione alla famiglia risulta documentata e, in ogni caso, non incide sulla legittimità del giudizio finale. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese in favore dell’istituto resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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