Estinzione anticipata cessione del quinto con rimborso costi up front e indennizzo (ABF Collegio di Palermo n. 3933 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento mediante cessione del quinto stipulato prima del 25 luglio 2021, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, secondo i principi della sentenza Lexitor e della decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, non essendo ravvisabile un’interpretazione contra legem dell’art. 125-sexies TUB. La declaratoria di illegittimità costituzionale delle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia” ha travolto il limite posto dal decreto Sostegni-bis per i contratti anteriori. La commissione di estinzione anticipata pattuita entro le soglie dell’art. 125-sexies, comma 2, TUB è dovuta, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri la sua oggettiva ingiustificazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva estinto anticipatamente nel 2024, in corrispondenza della rata n. 48, un finanziamento mediante cessione del quinto della pensione sottoscritto nel 2020. Ha chiesto all’ABF il rimborso di € 2.346,00 a titolo di quota non maturata delle spese di istruttoria e della commissione di intermediazione creditizia, oltre al rimborso di € 248,28 per la commissione di estinzione anticipata e a € 200,00 per l’assistenza professionale.
L’intermediario ha chiesto il rigetto, sostenendo la conformità del conteggio estintivo alle disposizioni di vigilanza e contestando l’applicabilità della sentenza Lexitor, richiamando la successiva pronuncia della CGUE n. 555/2021 e gli interventi legislativi del 2023. Il Collegio, ritenuta incompleta la documentazione, aveva sospeso la decisione fissando alle parti un termine per la produzione del modulo SECCI; l’intermediario non ha prodotto nulla, mentre la ricorrente ha depositato la documentazione richiesta.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, come modificato in sede di conversione, che aveva riservato il nuovo criterio di rimborso ai soli contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021, mantenendo per quelli anteriori l’applicazione dell’art. 125-sexies TUB e delle norme secondarie di vigilanza. Richiama poi la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato l’illegittimità della norma proprio nella parte in cui richiamava le disposizioni secondarie.
La Consulta ha riconosciuto che, prima dell’intervento legislativo del 2021, l’interpretazione conforme a Lexitor sostenuta dall’ABF e dalla giurisprudenza di merito non era contra legem e doveva ritenersi doverosa. Da qui la conferma, per i contratti anteriori, dei principi della decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19: il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, con criterio integrativo determinato secondo equità in mancanza di diversa previsione pattizia proporzionale.
Sul piano applicativo, il Collegio ha qualificato le spese di istruttoria come costi recurring, in quanto riferite ad attività di raccolta dati, documentazione e archiviazione, e i costi dell’intermediario del credito come up front, perché relativi ad attività prodromiche al perfezionamento del finanziamento. Su questa base ha riconosciuto il rimborso di € 1.624,61, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Quanto alla commissione di estinzione, la domanda è stata respinta. L’art. 125-sexies TUB consente al finanziatore un indennizzo entro l’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua supera l’anno, e dello 0,5% negli altri casi. Nella specie non ricorrevano le cause di esclusione e l’importo rimborsato superava la soglia di € 10.000 prevista dalla lett. d). Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/20, secondo cui la commissione pattuita entro le soglie è dovuta se il ricorrente non ne dimostra l’ingiustificazione, e la n. 11679/21 sull’individuazione dell’importo rimborsato in anticipo.
Respinta anche la domanda di restituzione di quote trattenute dopo l’estinzione, priva di prova, e quella per l’assistenza professionale, mancando sia l’oggettiva necessità del ricorso al legale secondo la decisione n. 4580/25, sia un principio di prova del danno. Il Collegio ha disposto il contributo di € 200,00 a favore della Banca d’Italia e il rimborso di € 20,00 alla ricorrente.
Nota della Redazione
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