Revisione prezzi nei contratti di durata: diritto pieno e incondizionato, nessuna decadenza (TAR Puglia n. 635 del 03.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici di servizi ad esecuzione continuativa o periodica la clausola di revisione periodica del prezzo, imposta dall’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, attribuisce all’affidatario un diritto pieno e incondizionato all’adeguamento dei corrispettivi. La norma ha carattere speciale e imperativo e opera in via diretta anche in contrasto con previsioni della lex specialis di tenore difforme, che sono nulle per il meccanismo dell’inserzione automatica di cui agli artt. 1339 e 1419 cod. civ. Il diritto non è sottoposto a termini di decadenza né a formalità annuali di comunicazione, e la sua azionabilità non è limitata dal decorso del tempo. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., che ricomprende le controversie sulla clausola revisionale e sul quantum debeatur, salvo il caso di pretesa al mero adempimento di una previsione contrattuale puntualmente disciplinata nell’an e nel quantum.

Il Fatto

Una società affidataria di servizi di pulizia ha stipulato con Consip una convenzione per gli istituti scolastici. Un istituto, aderendo alla convenzione, ha emesso l’ordinativo principale di fornitura e successivi atti aggiuntivi. Nel settembre 2023 la società ha chiesto il riconoscimento della revisione prezzi per il periodo dall’ottobre 2018 al febbraio 2020, secondo l’art. 9.4 del Capitolato tecnico, allegando le relative fatture.

L’istituto ha opposto diniego, sostenendo che l’adeguamento ISTAT doveva essere richiesto annualmente e non poteva essere avanzato retroattivamente a esecuzione esaurita, richiamando l’orientamento in materia di aggiornamento dei canoni di locazione. La società ha proposto ricorso chiedendo l’accertamento del diritto, la condanna al pagamento e gli interessi moratori. Le amministrazioni intimate hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di giurisdizione. La materia della revisione prezzi rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che conosce sia dei diritti soggettivi sia degli interessi legittimi. L’art. 133, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. vi ricomprende espressamente le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e ai provvedimenti applicativi, nell’ipotesi dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, norma applicabile ratione temporis.

Il Tribunale richiama la pronuncia del Cons. Stato, Sez. V, n. 5446/2019, che ha censurato l’interpretazione restrittiva del perimetro della giurisdizione esclusiva, e l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 3160 del 2019, che ha riconosciuto alla giurisdizione esclusiva in materia una portata ampia e generale, superando la distinzione tra an e quantum. L’unica eccezione è il caso in cui l’istanza di pagamento configuri richiesta di mero adempimento di una previsione contrattuale puntualmente disciplinata nell’an e nel quantum debeatur, fattispecie rimessa al giudice ordinario (Cass. Sez. Un. n. 3935/2022, n. 21990/2020, n. 3160/2019, n. 6595/2009). Nel caso concreto la società chiede l’accertamento del quantum, sicché la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.

Nel merito il Collegio ricostruisce la legge di gara: l’art. 10, comma 5, della Convenzione e l’art. 9.4 del Capitolato prevedono l’aggiornamento annuale del canone secondo l’indice FOI. L’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 impone la clausola di revisione periodica in tutti i contratti di durata e riconosce in capo all’affidatario un diritto all’adeguamento senza alcun limite temporale e senza condizioni o termini di decadenza. La norma è speciale e imperativa e si applica in via diretta e immediata anche in contrasto con disposizioni pattizie non perfettamente collimanti.

La clausola di revisione periodica è norma imperativa, non derogabile in via pattizia, e le previsioni difformi sono nulle per l’inserzione automatica ex artt. 1339 e 1419 cod. civ. (Cons. Stato, Sez. III, n. 4985/2018; TAR Campania, Sez. V, n. 6048/2018). Il C.G.A.R.S. n. 136/2018 ha qualificato il diritto alla revisione come pieno e incondizionato, non subordinabile a formalità e decadenze. Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del diritto per il periodo settembre 2018-febbraio 2020.

Quanto agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, il Collegio ne fissa la decorrenza dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, escludendo la diversa e più favorevole decorrenza invocata dalla ricorrente: prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale non può trovare applicazione l’interesse di mora stabilito per le transazioni commerciali (TAR Campania, Sez. IX, n. 578/2025). Le spese seguono la soccombenza verso il Ministero e l’istituto, e sono compensate con Consip per il suo ruolo marginale nella fase esecutiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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