Prescrizione rimborso buoni postali fruttiferi decorre dalla scadenza del titolo (ABF Collegio di Roma n. 3387 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di buoni postali fruttiferi, il diritto al rimborso è soggetto al termine ordinario di prescrizione che decorre dalla scadenza del titolo. L’impossibilità di far valere il diritto, cui l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza, è solo quella derivante da cause giuridiche e non comprende gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto. L’ignoranza del titolare circa il fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza dello stesso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento non integrano cause di sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941 c.c., che prevede ipotesi tassative. Ai fini della competenza temporale dell’Arbitro rileva non la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma quella in cui il rimborso è stato rifiutato.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di aver chiesto il rimborso di un buono postale fruttiferi della serie L e di aver ricevuto il rifiuto dall’intermediario, sul presupposto dell’avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme. Chiede pertanto il rimborso del titolo.
L’intermediario eccepisce in via preliminare l’incompetenza temporale dell’ABF, perché la controversia riguarderebbe titoli emessi anteriormente al sesto anno precedente alla presentazione del ricorso, e l’incompetenza per materia, perché i buoni sarebbero prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB. Nel merito sostiene che il buono, di durata trentennale e risalente al 1972, si sarebbe prescritto nel 2012, che il primo reclamo formale sarebbe stato effettuato il 07.07.2025 e che non esisterebbero atti interruttivi anteriori. Chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di incompetenza temporale e la ritiene infondata. Sul punto richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 4656 del 21 marzo 2022, secondo cui, per la domanda di accertamento dell’esigibilità del diritto di credito, non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso è stato rifiutato.
Anche l’eccezione di incompetenza per materia è respinta. Il Collegio osserva che la questione era già stata sollevata in passato e che i Collegi l’hanno rigettata, richiamando, ex multis, la dec. 2294/21 del Collegio di Roma, in conformità a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento. Le controversie in materia di buoni postali fruttiferi rientrano dunque nella competenza dell’Arbitro.
Passando al merito, il Collegio ricostruisce le risultanze del titolo: la sottoscrizione risale al 16.12.1972, la scadenza al 16.12.2002, il termine di prescrizione è maturato il 16.12.2012; il rimborso è stato chiesto in forma scritta, per la prima volta, con il reclamo del 07.07.2025; non è stata proposta domanda risarcitoria.
Il Collegio richiama quindi la propria precisazione sul rapporto tra art. 2935 c.c. e art. 2941 c.c.: l’impossibilità di far valere il diritto rilevante come fatto impeditivo della decorrenza è solo quella derivante da cause giuridiche e non comprende gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il secondo articolo prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione. Tra queste, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l’ignoranza del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento, come già affermato nella dec. n. 10926/18 del Collegio di Roma.
Su queste basi il Collegio conclude che il diritto al rimborso è prescritto e che il ricorso non può essere accolto. Il ricorso è pertanto respinto, con conferma del rifiuto opposto dall’intermediario.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2935 c.c. – Decorrenza della prescrizione
- Art. 2941 c.c. – Sospensione per rapporti tra le parti