Ordine di demolizione notificato al proprietario anche per abuso del comodatario (TAR Sicilia n. 699 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un’opera abusiva è legittimamente emesso nei confronti del proprietario del terreno su cui il manufatto è stato realizzato, in applicazione del principio di accessione di cui all’art. 934 c.c., che attrae alla titolarità dominicale la costruzione eseguita dal comodatario. Ai fini della validità del provvedimento non è necessario che l’ordinanza sia notificata al responsabile materiale dell’abuso. La mancata notifica al responsabile rileva, infatti, soltanto sul piano dell’efficacia soggettiva del titolo e potrà essere valutata nel successivo giudizio di accertamento dell’acquisizione gratuita per mancata ottemperanza, ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Ne deriva che il Comune non è tenuto a notificare l’ordine al responsabile dell’abuso né a darne comunicazione agli organi coinvolti nel procedimento, come il Genio civile, con conseguente insussistenza di un’inerzia procedimentale ex art. 31 c.p.a.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un appezzamento di terreno concesso in comodato a un terzo e ai suoi familiari, ricevevano dal Comune un’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive realizzate e mantenute in assenza di titolo sul fondo. Essi rappresentavano di non aver realizzato né autorizzato alcun manufatto, essendo il terreno nella disponibilità del comodatario, e di essere subentrati nella proprietà solo dopo la costruzione degli immobili.

Dopo una comunicazione con cui ribadivano l’estraneità all’abuso e chiedevano che gli atti fossero indirizzati al detentore materiale, i proprietari ricevevano una nuova ordinanza che reiterava l’ordine di demolizione nei loro soli confronti, con l’avvertimento dell’esecuzione d’ufficio in caso di inottemperanza. Hanno quindi impugnato il provvedimento deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, difetto di istruttoria e di motivazione, carenza di presupposti e sviamento, oltre a chiedere la condanna del Comune a riscontrare la nota inviata. Né il Comune né il controinteressato si costituivano in giudizio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rileva che la notifica del ricorso all’Ufficio regionale del Genio civile ha valore di mera litis denuntiatio, non essendo stato impugnato alcun provvedimento di quell’amministrazione.

Nel merito il ricorso è infondato. Il fabbricato, realizzato senza titolo dal comodatario sul terreno dei ricorrenti, deve considerarsi nella titolarità dominicale di questi ultimi in forza del principio di accessione dell’art. 934 c.c. Da ciò consegue che l’ordine di demolizione è stato correttamente emesso verso i soggetti proprietari, come previsto dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.

Il Tribunale precisa che, ai fini della validità del provvedimento, è irrilevante la mancata notifica al responsabile dell’abuso. Tale circostanza opera esclusivamente sul piano dell’efficacia soggettiva e potrà riflettersi solo nell’eventuale e successivo giudizio di accertamento dell’acquisizione gratuita per mancata ottemperanza. Solo in quella sede potrà valutarsi l’effettiva imputabilità dell’omessa demolizione ai proprietari, con eventuale esclusione di ogni trattamento sanzionatorio.

Il Collegio esclude quindi l’esistenza di un obbligo del Comune di notificare l’ordinanza al responsabile dell’abuso e di darne comunicazione agli organi coinvolti nel procedimento, come il Genio civile. Ne deriva l’insussistenza di un’inerzia procedimentale della p.a. rilevante ex art. 31 c.p.a. Il ricorso è pertanto rigettato, con nulla da disporre sulle spese stante la mancata costituzione delle controparti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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