Responsabilità del datore per esposizione all’amianto e decorrenza della prescrizione (C.G.A.R.S. n. 722 del 23.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di malattia professionale da esposizione all’amianto, la prescrizione del diritto al risarcimento non decorre dal momento in cui la patologia si manifesta o è diagnosticata come malattia comune, ma dal momento in cui il lavoratore o i suoi eredi ne conoscono o possono conoscere, secondo l’ordinaria diligenza, l’origine professionale, desumibile da elementi oggettivi ed esterni quali la domanda amministrativa o la diagnosi medica, tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell’epoca. La mancata conoscenza della malattia e del suo nesso causale con l’attività lavorativa integra un impedimento giuridico all’esercizio del diritto e non consente il decorso del termine. Il datore di lavoro che non abbia adottato le cautele specifiche idonee ad allontanare le polveri di amianto dall’ambiente di lavoro risponde ex art. 2087 cod. civ., non essendo sufficiente la mera distribuzione di indumenti protettivi né l’asserita ignoranza della nocività del materiale.

Il Fatto

Gli eredi di un lavoratore, addetto per oltre quarant’anni come carpentiere in ferro e metalli presso un arsenale della Marina Militare, convenivano in giudizio il Ministero della difesa per ottenere l’accertamento del nesso causale tra la patologia contratta — un mesotelioma — e l’insalubrità dell’ambiente di lavoro, nonché la condanna al risarcimento dei danni, in qualità di eredi del dante causa.

Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, respingeva il ricorso, ritenendo maturata la prescrizione e, nel merito, esclusa la responsabilità dell’Amministrazione per non essere il rischio amianto noto all’epoca dei fatti e per difetto di prova sul nesso eziologico. Gli eredi proponevano appello, censurando sia l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione sia la valutazione di merito e la mancata ammissione delle istanze istruttorie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, rilevando che la qualità di erede è comprovata dal certificato di morte e dalla dichiarazione sostitutiva attestante la successione legittima, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità e di Cons. Stato.

Nel merito del primo motivo, il C.G.A.R.S. richiama il principio affermato da Cass. civ., Sez. lav., n. 13806 del 2023: la prescrizione decorre dalla conoscibilità dell’origine professionale della patologia. Il TAR aveva correttamente individuato il dies a quo nel certificato medico del 2002, ma non si era avveduto che, prima del tentativo di conciliazione del 2007, il termine era stato interrotto da un atto stragiudiziale di diffida e intimazione notificato nel 2006, ritualmente versato in atti. Il primo motivo è dunque fondato.

Quanto al secondo motivo, la Corte recepisce, in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali e dell’art. 63, comma 4, cod. proc. amm., le conclusioni della CTU disposta in un parallelo giudizio civile. La consulenza accerta il nesso causale tra l’esposizione all’amianto e l’insorgenza della patologia e rileva che l’Amministrazione si limitò alla distribuzione di indumenti protettivi, senza adottare cautele specifiche per l’allontanamento delle polveri negli angusti locali delle navi.

Il Collegio confuta l’assunto del primo giudice secondo cui il rischio non era noto: la pericolosità della lavorazione dell’amianto risultava già dal r.d. n. 442/1909 e dall’art. 21 del d.P.R. n. 303/1956, che impone di ridurre la diffusione delle polveri. Non è quindi sufficiente l’ignoranza della nocività, occorrendo la prova delle cautele adottate in positivo. L’esposizione risulta per tabulas dalle stesse difese dell’Amministrazione. La responsabilità ex art. 2087 cod. civ. non è oggettiva, ma richiede il difetto di diligenza, qui accertato.

La Corte esclude invece il danno da perdita parentale, non compreso nel petitum, mentre il danno subito dal dante causa, azionato iure hereditario, è in re ipsa. Il quantum è rimesso a una verificazione affidata all’INAIL.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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