Falsa documentazione nella procedura di emersione e revoca del permesso (TAR Lombardia n. 744 del 17.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un documento falso a sostegno dell’istanza di emersione del lavoro irregolare comporta, per espressa previsione dell’art. 103, comma 18, d.l. 34/2020, la nullità del contratto di soggiorno e la revoca del permesso di soggiorno eventualmente rilasciato. Tale conseguenza opera in modo vincolato, senza che possa essere superata dalla dimostrazione aliunde del possesso del requisito di presenza in Italia alla data di riferimento. L’accertata falsità del documento non richiede l’accertamento della responsabilità penale e preclude l’accoglimento dell’istanza. Il provvedimento che dispone la revoca è quindi legittimo anche quando la relativa motivazione sia espressa con lessico impreciso. La censura che non investa il capo della motivazione fondato sulla falsità documentale è inammissibile per difetto di interesse.

Il Fatto

Il datore di lavoro del ricorrente presenta domanda di emersione del lavoro irregolare ex art. 103 d.l. 34/2020. Dopo i pareri positivi dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e della Questura, il 9.3.2022 viene sottoscritto il contratto di soggiorno. A prova della presenza in Italia prima dell’8.3.2020 è prodotta copia di un contratto di utenza telefonica mobile datato 28.2.2020.

La compagnia telefonica, interpellata dalla Prefettura dopo la stipula, riferisce che la data indicata non è corretta e che la sim è stata attivata il 28.02.2022. La Prefettura, richiamato l’art. 103, comma 18, d.l. 34/2020, revoca in autotutela il contratto di soggiorno e annulla l’istanza di emersione. Il ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR Lombardia. La domanda cautelare è rigettata con ordinanza non impugnata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio precisa anzitutto che il dispositivo dell’atto impugnato, pur con lessico inappropriato, va inteso come revoca del permesso di soggiorno e rigetto dell’istanza di emersione. La qualificazione formale adottata dall’Amministrazione non incide sull’individuazione del contenuto provvedimentale effettivo.

Il ricorrente non contesta la falsità del documento allegato, ma lamenta che non sia stata valutata la copia del vecchio passaporto con visto d’ingresso in Italia. La censura è inammissibile: non viene criticato il capo di motivazione su cui si fonda il provvedimento, ossia che la presentazione di un documento falso preclude l’accoglimento dell’istanza.

Sulla violazione procedimentale, il Collegio rileva che assume rilievo l’art. 7 della legge 241/1990, essendo stato avviato un nuovo procedimento di riesame in autotutela. La doglianza è comunque infondata ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, legge 241/1990: la revoca costituiva una conseguenza inevitabile e vincolata per espressa previsione dell’art. 103, comma 18, d.l. 34/2020. Il richiamo è al TAR Lazio, sez. I ter, 9.2.2022, n. 1542.

La norma citata prevede che il contratto di soggiorno stipulato su istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell’art. 1344 cod. civ. e che il permesso rilasciato è revocato ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il Collegio richiama il principio secondo cui la produzione di falsa documentazione preclude l’ottenimento del permesso (TAR Milano, sez. III, 16.6.2022, n. 1386 e 13.4.2022, n. 835; TAR Veneto, sez. III, 11.5.2022, n. 709; CdS III 6700/2021).

Respinta è anche la tesi dell’istanza di prelievo, secondo cui la norma riguarderebbe solo i dati non veri dell’istanza e non i documenti probatori. Basta la presentazione di un documento falso perché ne discenda, come conseguenza necessitata, il rigetto dell’istanza o, se il procedimento si è già concluso, la revoca del permesso. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1344 c.c.

Tutte le 65 sentenze sull'art. 1344 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *