Responsabilità del Comune per inerzia solo con prova di colpa e nesso (TAR Marche n. 748 del 21.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dell’Amministrazione comunale per inerzia nell’impedire un’attività di vendita non più autorizzata rientra nel paradigma dell’art. 2043 c.c. e non può essere presunta juris et de jure quale effetto automatico dell’annullamento dell’atto illegittimo né del semplice decorso del tempo. Occorre la verifica dei presupposti soggettivi (dolo o colpa) e oggettivi (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio). L’onere probatorio incombe sul danneggiato ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio non supplisce alla carenza probatoria. Nel caso di specie difetta la prova dell’elemento oggettivo e soggettivo, anche in ragione della negligenza degli stessi ricorrenti ex art. 1227 c.c. e art. 30, comma 3, c.p.a.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono davanti al TAR Marche per ottenere la condanna in solido del Comune di Staffolo e di un privato al risarcimento dei danni subiti per l’illecita vendita di gasolio da parte di quest’ultimo in virtù di un provvedimento autorizzativo annullato in sede giurisdizionale. La causa era stata originariamente proposta davanti al giudice ordinario, che aveva declinato la giurisdizione; la Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 6020 del 26 marzo 2016, ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo, davanti al quale il ricorso è stato riassunto.

I ricorrenti lamentano l’inottemperanza del Comune al giudicato amministrativo e la successiva condotta elusiva, fonte di responsabilità solidale per aver consentito al privato di continuare la vendita. Nel corso del giudizio il Comune ha eccepito l’estinzione per mancata riassunzione a seguito del decesso di uno dei ricorrenti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile la memoria di replica del Comune. Ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., solo il deposito avversario di nuovi documenti o nuove memorie consente la replica; diversamente si eluderebbe il termine per le memorie conclusionali, con irrituale moltiplicazione degli scritti difensivi.

Quanto all’estinzione, il Tribunale esclude l’effetto interruttivo della morte della parte costituita. La disponibilità di tale effetto spetta soltanto al difensore della parte deceduta, che deve rendere la dichiarazione ex art. 300 c.p.c. in udienza o con atto notificato. La documentazione prodotta dalla controparte rileva solo se l’evento riguarda la parte contumace, non quella costituita. Nel caso di specie la morte è stata documentata dalla sola difesa comunale; inoltre il ricorso era proposto anche da altri ricorrenti in proprio, sicché l’eccezione è anche infondata nel merito.

Nel merito il ricorso è respinto. Circostanze acclarate dimostrano che i provvedimenti autorizzativi regionali furono annullati solo nei limiti del potenziamento dell’impianto, mentre la competenza al rilascio spettava alla Regione e non al Comune, rimasto estraneo all’attività amministrativa illegittima. La responsabilità per la prosecuzione della vendita è ascrivibile alla condotta esclusiva del privato.

La responsabilità comunale potrebbe ipotizzarsi solo per inerzia o ritardo successivi alla presa d’atto regionale del parziale annullamento. Tuttavia difetta la prova dell’elemento oggettivo: i ricorrenti non specificano quali condotte l’Ente avrebbe dovuto porre in essere. Sussiste anzi la negligenza degli stessi ricorrenti, che non hanno attivato i rimedi esecutivi disponibili. Manca anche la prova dell’elemento soggettivo della colpa, non essendo allegata alcuna condotta rimproverabile. Nemmeno può accogliersi l’istanza per il periodo successivo, non essendo stata impugnata la nuova autorizzazione, e i ricorrenti stessi hanno limitato la pretesa ai danni fino al 15 marzo 2001. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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