Indennità di bilinguismo parametrata al titolo di studio richiesto per l’accesso (TAR Trentino-Alto Adige n. 8 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego in Provincia di Bolzano l’indennità di bilinguismo è modulata in ragione del grado dell’attestato di conoscenza delle lingue italiane e tedesca corrispondente al titolo di studio richiesto per l’accesso alla funzione. Se il dipendente possiede un attestato di livello superiore a quello richiesto, l’indennità va comunque determinata con riferimento al grado corrispondente al titolo di studio di accesso dall’esterno, e non al grado superiore posseduto. Il principio di corrispondenza tra titolo di studio e livello linguistico, desumibile dall’art. 1 e dall’art. 4 del d.P.R. n. 752/1976, opera in chiave dinamica: mutando i requisiti di accesso, muta il parametro dell’indennità, in ossequio al principio costituzionale di uguaglianza e alla funzione incentivante dell’emolumento.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha chiesto in giurisdizione esclusiva di pubblico impiego militare l’accertamento del diritto a percepire l’indennità di bilinguismo parametrata all’attestato B2 (ex patentino B) a far tempo dal conseguimento dell’attestato C1 (ex patentino A), che assume assorbente i livelli inferiori. Egli percepiva l’indennità corrispondente al livello B1 (ex patentino C), riferita al diploma di istruzione secondaria di primo grado.
La pretesa si fonda sulla modifica dei requisiti di accesso alla carriera, introdotta dal d.lgs. n. 95/2017, che ha richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, cui corrisponde l’attestato B2. Il Ministero della Difesa si è costituito senza svolgere difese, non ha depositato il decreto di attribuzione dell’indennità nonostante l’ordine del Tribunale e non ha rassegnato conclusioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude la cessata materia del contendere per il mancato deposito del decreto di attribuzione, e decide nel merito. Richiamati i propri precedenti (sentenze n. 269/2019, n. 325/2021, n. 253/2022, n. 255/2022 e n. 269/2022), ricostruisce il quadro normativo: l’art. 1 del d.P.R. n. 752/1976 richiede la conoscenza delle due lingue adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio; l’art. 4 collega gli attestati ai titoli di studio e ai livelli del QCER.
Il principio di corrispondenza tra titolo di studio e grado linguistico si ricava anche dall’art. 4, comma 6, in tema di passaggio a funzioni superiori. I commi quarto e quinto della stessa disposizione disciplinano i casi di discrasia: se l’attestato posseduto è inferiore a quello richiesto, l’indennità segue il grado posseduto; se è superiore, si calcola sull’attestato corrispondente al titolo di studio di accesso.
L’indennità di bilinguismo ha natura incentivante e impronta dinamica, svincolata dai requisiti esistenti al momento dell’accesso. Essa varia con la modifica dei requisiti e con l’acquisizione di attestati superiori, con l’unico limite del grado corrispondente al titolo di studio richiesto per l’accesso. Diversamente opinando, due dipendenti con identica conoscenza linguistica e identica funzione sarebbero remunerati in modo diverso per la sola circostanza accidentale del momento di assunzione, in violazione del principio di uguaglianza.
Poiché il d.lgs. n. 95/2017 e l’art. 7 del d.lgs. n. 126/2018 hanno modificato l’art. 707 COM richiedendo il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, il livello preteso per la funzione è ora il B2. Il ricorrente, in possesso del livello superiore, ha diritto alle differenze rispetto all’indennità B1 percepita. Il Tribunale liquida la differenza in € 37,97 mensili lordi, per complessivi € 1.503,04 sino al 31 dicembre 2023, oltre accessori ex art. 429 c.p.c. e spese di lite a carico dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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