Revocazione improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (C.G.A.R.S. n. 922 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse alla coltivazione del ricorso per revocazione, proveniente dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del gravame, non potendo il giudice pronunciarsi sul merito del vizio revocatorio dedotto. Il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiara improcedibile il ricorso, senza esaminare la fondatezza dell’errore di fatto prospettato ex art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c. Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti costituite, in considerazione delle ragioni poste a fondamento della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato per revocazione, ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4), c.p.c., la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 61 del 17 gennaio 2023, chiedendone contestualmente la sospensione in via cautelare. La decisione revocanda aveva confermato la sentenza del TAR Sicilia – Palermo, Sez. I, n. 4 del 3 gennaio 2022, che aveva rigettato l’impugnativa della controinteressata.
La ricorrente aveva denunciato un supposto vizio revocatorio consistente nella mancata percezione dell’effettivo contenuto del decreto assessoriale e della Tabella “C” e nella mancata percezione di un’eccezione di merito dalla stessa sollevata. Con ordinanza n. 98 del 27 marzo 2023 la Sezione aveva respinto l’istanza cautelare, escludendo il fumus boni iuris. In prossimità dell’udienza pubblica la ricorrente ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione; la controinteressata ha chiesto la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso per revocazione è dichiarato improcedibile, poiché risulta per tabulas che la ricorrente, con memoria depositata il 15 ottobre 2024, ha dichiarato venuto meno l’interesse alla coltivazione del gravame, chiedendo l’adozione dei conseguenti provvedimenti con compensazione delle spese di giudizio.
La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni valutazione sul merito del dedotto vizio revocatorio. Il Collegio non esamina dunque la fondatezza dell’errore di fatto prospettato ex art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c., né la questione, già affrontata in sede cautelare, relativa alla configurabilità del vizio quando la dedotta mancata percezione degli atti di causa abbia costituito punto controverso e oggetto di decisione nella sentenza revocanda.
Sul piano delle spese, il Collegio rileva che la controinteressata aveva invocato il criterio della soccombenza virtuale. La decisione opta tuttavia per la compensazione integrale tra le parti costituite, tenuto conto delle ragioni poste a fondamento della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria di improcedibilità, quindi, non si traduce in una pronuncia di condanna alle spese, ma in una regolazione compensativa che valorizza le ragioni della rinuncia.
Il provvedimento si chiude con l’ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa, secondo il modulo proprio della giurisdizione amministrativa.
Nota della Redazione
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