Domanda pensionistica determinata e riliquidazione giudiziale: ultrapetizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26657 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui il lavoratore chieda la ricostituzione del trattamento pensionistico e quantifichi il proprio credito in una somma determinata, sulla base di conteggi allegati e senza alcuna riserva, non è suscettibile di ampliamento nel corso del giudizio. La modifica quantitativa fondata su un importo maggiore accertato dalla consulenza tecnica d’ufficio costituisce mutatio libelli, non ammessa nel rito del lavoro, e la condanna dell’ente previdenziale a una somma superiore a quella richiesta integra il vizio di ultrapetizione. Il discrimine rispetto all’emendatio libelli risiede nella formulazione della domanda: laddove la parte rivendichi una somma determinata senza prospettare il maggiore credito subordinatamente alle risultanze istruttorie, il giudice non può liquidare più di quanto richiesto. Resta ferma la discrezionalità del giudice di merito in tema di compensazione delle spese, sindacabile in cassazione solo entro limiti ristretti.
Il Fatto
Il ricorrente, in esecuzione di una sentenza passata in giudicato che imponeva di computare i periodi di mobilità lunga maturati tra il gennaio 1995 e il gennaio 1999, ha convenuto l’INPS davanti al Tribunale di Reggio Calabria per ottenere la riliquidazione della pensione. Nel ricorso introduttivo ha quantificato il proprio credito in euro 7.570,36 a titolo di differenze fino al marzo 2015, oltre ai ratei futuri, interessi e rivalutazione.
Espletata CTU, il Tribunale ha condannato l’istituto al pagamento di euro 58.002,04 per il periodo febbraio 1999/dicembre 2014, determinando la quota mensile in euro 806,69. La Corte d’appello di Reggio Calabria ha accolto parzialmente il gravame dell’INPS, ravvisando ultrapetizione e compensando per metà le spese dei due gradi. Il pensionato ricorre per cassazione con tre censure.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 420, primo comma, c.p.c., sostenendo che l’ampliamento quantitativo seguito alla CTU costituisse legittima emendatio libelli. La Corte ricostruisce il criterio distintivo: la mutatio libelli introduce un tema di indagine nuovo e pregiudica la difesa avversaria; l’emendatio, invece, incide sulla causa petendi solo per diversa qualificazione del fatto costitutivo e sul petitum per ampliamento o limitazione. Il richiamo è a Cass. n. 21017/2007 e Cass. n. 17457/2009.
La questione decisiva è la modalità di formulazione della domanda. Dove essa indichi conteggi dettagliati sulle differenze tra dovuto e percepito, l’originaria pretesa non si limita alla quantificazione, ma investe gli elementi su cui quella quantificazione si fonda. Il maggiore importo accertato in CTU avrebbe richiesto l’allegazione che la diversa quantificazione non alterasse la domanda originaria: onere non assolto.
La Corte richiama Cass. n. 20707/2018, che esclude l’ultrapetizione quando l’attore rivendichi, per lo stesso titolo, l’importo non quantificato eventualmente maggiore accertando in giudizio. Applicando Cass. n. 29537/2024 e Cass. n. 35302/2022, la clausola “somma maggiore o minore risultante all’esito dell’istruttoria” non è di stile solo se persiste ragionevole incertezza sull’ammontare. Nel caso concreto, l’assenza di riserva rende immune da censure la sentenza impugnata.
Il secondo motivo, per violazione dell’art. 112 c.p.c., è infondato: il thema decidendum era cristallizzato nel ricorso introduttivo. La quantificazione offerta dall’INPS in via subordinata nell’atto d’appello è mera difesa, non ammissione del debito, e resta irrilevante.
Il terzo motivo contesta la compensazione per metà delle spese. La Corte ribadisce che il sindacato è limitato alla verifica che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 24502/2017, Cass. n. 19613/2017). Sussiste nella specie la soccombenza reciproca, essendo l’appello dell’INPS parzialmente accolto: la compensazione ex art. 92, secondo comma, c.p.c. è legittima. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo di ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 420 c.p.c. – Udienza di discussione della causa