Eccezioni improprie e mere difese non soggette alla preclusione dell’art. 416 c.p.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9772 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’effetto preclusivo di cui all’art. 416 c.p.c. non si estende alle eccezioni improprie e alle mere difese, ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa. Per tali deduzioni il comma 3 dello stesso art. 416 c.p.c. non commina alcuna decadenza. Ne consegue che il convenuto costituitosi tardivamente non è impedito dal contestare, anche per la prima volta in appello, i fatti posti a fondamento della domanda attorea.
Il Fatto
Una dipendente di una struttura sanitaria, addetta all’ufficio organizzazione e risorse umane, agisce in giudizio per ottenere i compensi previsti a titolo di incentivo in favore del personale amministrativo per la collaborazione prestata nell’espletamento dell’attività intramuraria. Il Tribunale accoglie la domanda. La Corte d’Appello, in riforma, la rigetta: la lavoratrice non avrebbe assolto all’onere della prova di aver effettivamente svolto l’attività di supporto indiretto legittimante l’incentivo, attività non identificabile nell’ordinaria gestione degli stipendi. La carenza probatoria non sarebbe superabile né con la delibera di attribuzione dell’incentivo, poi revocata in autotutela dalla struttura, né in base al principio di non contestazione, stante la genericità delle allegazioni del ricorso introduttivo. La lavoratrice ricorre per cassazione con quattro motivi; la struttura resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 416 e 420 c.p.c. e si imputa al giudice d’appello il travisamento di documenti idonei ad attestare la volontà della struttura di riconoscere l’incentivo, è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che, a prescindere dalla non deducibilità del vizio di violazione di legge con riferimento al regolamento interno e agli atti deliberativi dell’azienda sanitaria, la censura si risolve nella mera confutazione della valutazione del materiale istruttorio, rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo è invece infondato, e costituisce il nucleo del principio affermato. La lavoratrice imputa alla Corte territoriale di avere ritenuto ammissibile la contestazione operata soltanto in gravame dalla struttura, costituitasi in primo grado fuori termine, consentendo così l’acquisizione di deduzioni soggette a preclusione. La Corte conferma la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mancata valorizzazione del principio di contestazione trova ragione nella genericità delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo.
Su questa base la Corte enuncia la regola processuale che sorregge la decisione: l’effetto preclusivo dell’art. 416 c.p.c. non si estende alle eccezioni improprie ed alle mere difese. Si tratta delle deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa. Rispetto a queste il comma 3 dello stesso art. 416 c.p.c. non commina alcuna decadenza. Il Collegio richiama, a sostegno, Cass. n. 21073/2007.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile: la censura investe la statuizione sulle spese di lite per non avere il giudice d’appello disposto la compensazione in luogo del criterio della soccombenza. La decisione, in quanto discrezionale, non è sindacabile in sede di legittimità. Parimenti inammissibile è il quarto motivo, volto a denunciare un vizio di motivazione non più deducibile ai sensi del novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La Corte esclude che possa prospettersi un dubbio di legittimità costituzionale, avendo essa stessa, con la decisione n. 8053/2014, affermato che la sentenza, per quanto sintetica, deve garantire un pronunciamento idoneo ad assicurare il minimo costituzionale e il rispetto del principio del giusto processo, nella specie pienamente rispettato. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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