Risarcimento del terzo assicuratore e attenuante della riparazione (Cass. pen. Sez. IV n. 37108 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanze attenuanti, il risarcimento del danno eseguito dal terzo assicuratore deve ritenersi effettuato dall’imputato medesimo, ai fini della configurabilità dell’art. 62, comma 1, n. 6), cod. pen., a condizione che questi ne abbia avuto conoscenza e abbia mostrato la volontà di farlo proprio, manifestando una concreta e tempestiva volontà riparatoria che abbia contribuito all’adempimento. L’attenuante ha carattere oggettivo: la sua interpretazione in chiave meramente soggettiva, volta a ravvisarvi una finalità rieducativa, contrasta con l’art. 3 Cost. e svaluta la funzione riequilibratrice dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile. È pertanto errata la decisione che nega valore riparatorio al pagamento dell’assicuratore sul solo rilievo che si tratta di adempimento derivante da obbligo contrattuale gravante su un terzo estraneo alla sfera di autodeterminazione dell’imputato.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 05.02.2026, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Velletri per il reato di omicidio stradale di cui all’art. 589 bis, commi 1 e 2, cod. pen., aggravato dalla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l.

L’imputato ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’inattendibilità dell’accertamento etilometrico eseguito a distanza di tempo dal sinistro e l’errata sussunzione del fatto nella fattispecie aggravata; con il secondo motivo, la violazione dell’art. 62, n. 6, cod. pen., per il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno eseguito dalla compagnia assicurativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara inammissibile il primo motivo per genericità estrinseca. Il ricorrente si limita a riproporre le censure già vagliate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata in ordine al lasso temporale tra condotta di guida e test alcolimetrico.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un intervallo temporale tra la condotta incriminata e l’esecuzione del test è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento (Sez. 4, n. 50973 del 05/07/2017; Sez. 4, n. 40722 del 09/09/2015; Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015; Sez. 4, n. 13999 dell’11/03/2014). In presenza di un accertamento strumentale conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dimostrare circostanze idonee a privarlo di valenza probatoria. Il decorso di un intervallo di alcune ore rende però necessario verificare la presenza di altri elementi indiziari (Sez. 4, n. 18010 del 23/04/2026; Sez. 4, n. 47298 dell’11/11/2014).

La Corte territoriale ha assolto a tale onere, valorizzando l’assenza di assunzione di alcol dopo il sinistro, i sintomi descritti dagli agenti operanti — sudorazione eccessiva, forte alito vinoso e disarmonia nei movimenti — e l’autonoma idoneità probatoria degli stessi. La tesi difensiva sulla curva alcolemica è stata disattesa perché basata su valutazioni teorico-scientifiche non concretamente dimostrate. La motivazione risulta quindi immune da vizi.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte richiama l’orientamento secondo cui il pagamento del terzo assicuratore integra l’attenuante se l’imputato lo ha conosciuto e ha manifestato la volontà di farlo proprio (Sez. 4, n. 12121 del 14/12/2022; Sez. 4, n. 22022 del 22/02/2018; Sez. 4, n. 6144 del 28/11/2017; Sez. 4, n. 23663 del 24/01/2013), nel solco della Corte cost. n. 138 del 1998, che ha riconosciuto il carattere oggettivo della circostanza.

La Corte di appello non ha fatto buon governo di tale principio, negando valore riparatorio al pagamento dell’assicuratore in ragione della sola natura contrattuale dell’obbligo del terzo. La sentenza è pertanto annullata in parte qua, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per valutare se vi siano elementi dai quali desumere la volontà dell’imputato di far proprio il risarcimento, o elementi di segno contrario. Nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile, con declaratoria di irrevocabilità della responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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