Trasformazione del diritto di superficie senza obbligo di vendita del Comune (TAR Calabria n. 1985 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del Comune di cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie, previsto dall’art. 31, comma 45, della legge n. 488/1998, è connotato da discrezionalità significativamente lata e non configura alcun obbligo dell’ente di accogliere l’istanza di trasformazione. Il diniego è legittimo quando si fondi sul venir meno del progetto di interesse pubblico che costituiva il presupposto dell’originaria manifestazione di volontà dell’amministrazione. La deliberazione consiliare che esprima mero favore all’alienazione costituisce atto di indirizzo privo di efficacia vincolante verso l’esterno e non può essere invocata a fondamento di un diritto soggettivo all’acquisto. L’adozione del provvedimento negativo rientra nella competenza dirigenziale, non essendo configurabile alcun vizio di incompetenza.
Il Fatto
Un’associazione concessionaria del diritto di superficie su aree comunali destinate a interventi di interesse pubblico e sociale chiedeva al Comune l’alienazione delle stesse per formalizzare un finanziamento bancario. Il Comune aveva riconosciuto l’accoglibilità della proposta con deliberazione consiliare, demandando agli uffici gli adempimenti conseguenti.
Con una prima pronuncia il TAR ordinava all’ente di pronunciarsi sull’istanza di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà. Il Comune, nell’eseguire la decisione, esprimeva diniego, rilevando che il finanziamento correlato al programma di riqualificazione urbana era stato perduto e che l’interesse alla vendita era venuto meno. L’associazione impugnava la nota contestando eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e incompetenza assoluta del dirigente rispetto alla delibera consiliare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rigetta il ricorso. Sul piano dell’incompetenza, il Collegio richiama l’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 e l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, che attribuiscono ai dirigenti l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, salvo quelli riservati agli organi di governo. La nota impugnata costituisce mero riscontro puntuale a un’istanza di vendita e non atto di indirizzo o di controllo.
Quanto alla deliberazione consiliare richiamata dalla ricorrente, il TAR precisa che essa si limita a esprimere favore per la proposta, subordinando il trasferimento all’effettiva realizzazione del progetto di riqualificazione. Si tratta di un atto di indirizzo, valevole nei rapporti interni e privo di efficacia vincolante verso l’esterno.
Il Collegio esclude che le convenzioni succedutesi nel tempo contengano alcun vincolo o pattuizione che impegnasse il Comune a cedere la proprietà delle aree. Anzi, tutte prevedono che alla scadenza l’area rientri nel possesso comunale senza indennizzi. La ricorrente, onerata sul piano probatorio, non offre prova contraria.
Dirimente è il legame tra interesse alla vendita e finanziamento pubblico. L’avviso cui l’associazione aveva partecipato era esplorativo e privo di valore di offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ.; venuto meno il finanziamento, cadono i presupposti dell’ipotetica vendita. Le valutazioni del Comune non appaiono manifestamente irragionevoli né arbitrarie.
Il richiamo all’art. 31, comma 45, della legge n. 488/1998 non giova: la norma conferisce un potere discrezionale, privo di carattere vincolato. Neppure il comma 47, come novellato dall’art. 22-bis della legge n. 108/2021, è pertinente, riferendosi ai proprietari di alloggi e mancando prova che le convenzioni afferissero a un procedimento di edilizia economica e popolare. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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