Ammonimento per atti persecutori al minore: illegittimo senza istruttoria autonoma del Questore (TAR Toscana n. 1819 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 5, commi 5-7, d.l. 15 settembre 2023 n. 123, convertito in legge 13 novembre 2023 n. 159, che richiama l’art. 8, commi 1 e 2, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, non può esaurirsi nel mero richiamo dell’istanza della presunta vittima. L’Amministrazione è tenuta a svolgere una valutazione autonoma e proattiva dei fatti, raccogliendo riscontri sulle condotte contestate, secondo i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, I sezione, 22 giugno 2023, Germano c. Italia. La necessaria celerità del procedimento non esonera il Questore dall’obbligo di considerare gli elementi introdotti dall’interessato e di esplicitare le ragioni della loro supposta ininfluenza. La carenza istruttoria e il difetto di motivazione rendono il provvedimento illegittimo per eccesso di potere e ne impongono l’annullamento. Il cedimento, da parte del minore, delle credenziali del proprio profilo social a un terzo, autore dei messaggi persecutori, non integra di per sé il nesso psicologico richiesto per la misura.

Il Fatto

Il Questore di Arezzo adottava un provvedimento di ammonimento nei confronti della figlia minore dei ricorrenti, invitandola ad astenersi da comportamenti persecutori diretti o indiretti verso una coetanea. Il presupposto era un procedimento penale minorile per il reato di cui agli artt. 110 e 612-bis cod. pen., poi oggetto di richiesta di archiviazione.

L’atto richiamava tre episodi: prese in giro e isolamento durante gli allenamenti di pallavolo, un’espressione ingiuriosa pronunciata nel corso di una festa di quartiere e una serie di messaggi minacciosi e offensivi inviati da un’utenza social riconducibile alla minore dopo il trasferimento della controinteressata in altra località. I genitori, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale, impugnavano il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR Toscana, deducendo violazione delle norme sull’ammonimento, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio verifica la regolarità della notificazione del gravame a uno degli esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore controinteressata, ritenendo sussistenti i presupposti processuali dopo la rinnovazione eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.

Sul merito, il TAR muove dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, I sezione, 22 giugno 2023, Germano c. Italia. I giudici di Strasburgo hanno ribadito che i tempi ristretti del procedimento di ammonimento non esonerano le autorità interne dall’obbligo di fornire motivi pertinenti e sufficienti a giustificare un’ingerenza nei diritti tutelati dall’art. 8 della Convenzione, anche in vista di un pieno controllo giurisdizionale. L’istruttoria del Questore deve esprimere una valutazione autonoma dei fatti e non risolversi nel richiamo dell’istanza di parte.

Il Collegio richiama quindi la giurisprudenza amministrativa conforme: Cons. Stato, sez. III, 1° settembre 2025, n. 7156, secondo cui l’attenuazione dell’obbligo di motivazione non può giungere a esonerare l’Amministrazione dalla considerazione degli elementi addotti dall’interessato, e TAR Lazio, sez. I-quater, 15 giugno 2023, n. 10273, che esclude la sufficienza della sola esposizione della presunta vittima senza riscontro.

Applicando tali principi, il TAR rileva che i primi due episodi risultano sforniti di prova e si esauriscono nel richiamo dell’istanza di ammonimento. La documentazione non offre alcun appiglio per verificare l’episodio della festa né per individuare i minori coinvolti. Quanto agli allenamenti, le sommarie informazioni dei due allenatori smentiscono i comportamenti vessatori, attestando solo il mancato inserimento della minore nel gruppo.

Riguardo ai messaggi, pur documentati da screenshot, emerge che l’autrice non è la figlia dei ricorrenti, ma altra minore alla quale erano state imprudentemente cedute le credenziali del profilo social, circostanza non contestata e utilizzabile ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm.. Alla minore può quindi imputarsi solo la cessione delle chiavi di accesso: comportamento stigmatizzabile, ma insufficiente a dimostrare la volontà persecutoria o la partecipazione organica al gruppo. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto e compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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