Cass. civ. Sez. I n. 27840 del 27.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 27840/2026, depositata il 27/10/2026 (R.G. 19151/2025). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto:

PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19151/2025 R.G. proposto da:

Comune di Cucciago, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati per procura speciale in atti, con domicilio eletto presso il dott. , in Roma, e domicilio digitale ex lege -ricorrentecontro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato , con domicilio eletto presso l’avvocato in Roma, Via e con domicilio digitale ex lege -controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 367/2025 depositata Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2026 dal Consigliere Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto dell’8 aprile 2019 il Tribunale per i minorenni di Milano, nell’ambito di un procedimento a tutela di una minore ne disponeva l’affidamento all’ente territorialmente competente, individuato nel Comune o nel diverso ente competente in caso di trasferimento della residenza della minore presso un’altra località, incaricando i servizi sociali del Comune affidatario di valutare il miglior collocamento della minore, con preferibile assetto in affido etero-familiare.

La minore veniva presa in carico dal Servizio Tutela Minori di azienda speciale dei Comuni del territorio rhodense per i servizi alla persona, competente anche per il Comune di Arese e, nelle more delle valutazioni dei Servizi sociali sulla soluzione di collocamento più adeguata, era rimasta presso la madre.

Il 22 luglio 2019 la madre trasferiva la propria residenza nel Comune Con successivo decreto del 17 luglio 2020 il Tribunale nel richiamare il precedente provvedimento ne confermava le previsioni, mantenendo il collocamento della minore in comunità. ha quindi richiesto al Comune di Cucciago il rimborso di euro 23.718,89, somma relativa agli oneri sostenuti per l’ospitalità della minore in struttura residenziale dal 17 luglio 2020 al 31 marzo 2021. Il Comune ha contestato la propria obbligazione, sostenendo che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, L.R. Lombardia n. 34 del 2004, dovesse aversi riguardo alla residenza del genitore alla data del primo provvedimento giudiziario, allorché la madre risiedeva nel Comune di inoltre il provvedimento non segnava un cambio di progetto, da pronto intervento a comunità educativa, e quindi della prestazione resa dalla struttura collocataria, ma solo un passaggio tra strutture. ha convenuto il Comune di Cucciago dinanzi al Tribunale di Como, chiedendone la condanna al pagamento del predetto importo. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell’attrice e di legittimazione o titolarità passiva propria e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda.

Con sentenza n. 1301/2023, il Tribunale ha accolto la domanda, individuando nel Comune convenuto il soggetto tenuto a sostenere gli oneri relativi al periodo dal 17 luglio 2020 al 31 marzo 2021.

2. Il Comune di Cucciago ha proposto appello; resistito al gravame. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione, attribuendo rilievo alla circostanza che, alla data del decreto del 17 luglio 2020, la madre risiedesse già nel Comune di Cucciago e ritenendo quest’ultimo tenuto agli oneri dell’affidamento.

3. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza d’appello il Comune di Cucciago con un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il Comune di Cucciago denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, L.R. Lombardia n. 34 del 2004, censurando l’individuazione, a proprio carico, degli oneri di collocamento della minore. Deduce che il Comune obbligato deve essere individuato con riferimento alla residenza genitore alla data dell’originario provvedimento giudiziario dell’8 aprile 2019, quando la madre risiedeva nel Comune di restando irrilevante il successivo trasferimento nel Comune di Cucciago.

Il decreto del 17 luglio 2020 avrebbe soltanto confermato il precedente affidamento e la prosecuzione del medesimo progetto, senza determinare una nuova prestazione idonea a modificare l’imputazione degli oneri. resiste al ricorso eccependone preliminarmente l’inammissibilità per “doppia conforme”, sul rilievo che la censura tenderebbe al riesame delle circostanze di fatto già valutate conformemente nei due gradi di merito.

Nel merito ne sostiene l’infondatezza, assumendo che il decreto del 17 luglio 2020 non sia meramente confermativo del precedente, ma contenga una specifica statuizione sul mantenimento del collocamento in comunità; poiché a tale data la madre risiedeva nel Comune di Cucciago, ritiene quest’ultimo tenuto, ai sensi dell’art. 4, comma 3, L.R. Lombardia n. 34 del 2004, al pagamento dei relativi oneri.

3. Con memoria ex art. 378 c.p.c., il Comune di Cucciago ha insistito nell’accoglimento del ricorso, contestando l’eccezione di “doppia conforme” e ribadendo che la questione è di diritto. Ha sostenuto che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, L.R. Lombardia n. 34/2004, gli oneri restano imputati al Comune di avuto riguardo al primo decreto dell’8 aprile 2019, rispetto al quale quello del 17 luglio 2020 avrebbe natura meramente confermativa.

4. In via preliminare l’eccezione di inammissibilità formulata da sul presupposto della doppia conforme non è pertinente alla censura proposta, che è formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e che, come tale, investe l’individuazione del criterio giuridico di imputazione degli oneri previsto dalla disposizione regionale.

5. Il motivo è fondato.

L’art. 4, rubricato “Compiti degli enti locali”, della L.R. Lombardia n. 34 del 2004 (Politiche regionali per i minori), al comma 3 stabilisce che, quando l’affidamento familiare o l’ospitalità del minore in una struttura residenziale siano disposti dall’autorità giudiziaria, gli oneri sono sostenuti dal Comune nel quale risiedono i genitori titolari della relativa responsabilità al momento dell’adozione del provvedimento, restando ferma tale imputazione per tutta la durata della prestazione.

La disposizione individua, pertanto, un criterio di collegamento territoriale ancorato a un momento determinato, costituito dall’adozione del provvedimento giudiziario dal quale trae titolo la situazione assistenziale del minore.

La previsione secondo cui l’imputazione così determinata resta ferma “per tutta la durata della prestazione” esprime la scelta di cristallizzare l’individuazione dell’ente obbligato al momento genetico dell’intervento, sottraendola alle successive variazioni della residenza dei genitori e alle vicende attraverso le quali la misura di tutela viene concretamente attuata. criterio risponde soltanto all’esigenza certezza nell’individuazione dell’ente tenuto agli oneri, ma anche a quella di preservare l’unitarietà della situazione assistenziale originata provvedimento giudiziario. Ne consegue che le successive determinazioni concernenti il luogo, la struttura o le modalità di collocamento del minore, inseriscano nella continuità dell’affidamento disposto, costituiscono sviluppi attuativi del medesimo intervento e non autonomi fatti generatori di una nuova imputazione territoriale.

Diversamente, situazione assistenziale unitaria verrebbe artificiosamente frazionata in ragione di vicende che non incidono sul titolo giudiziale dell’affidamento.

Assume, dunque, rilievo il primo provvedimento che dispone l’affidamento e determina l’insorgenza della situazione assistenziale cui gli oneri si riferiscono. I successivi provvedimenti, anche quando modifichino le concrete modalità del collocamento, non determinano una nuova imputazione territoriale se si collocano nella continuità della misura già disposta, salvo che costituiscano il titolo di una nuova e autonoma situazione assistenziale.

In tal senso si è già espressa questa Corte con Cass., Sez. 1, n. 15014 del 04/06/2025, la quale ha chiarito che l’art. 4, comma 3, della L.R. Lombardia n. 34 del 2004, diversamente dall’art. 6 della legge n. 328 del 2000, assume come momento determinativo non la “presa in carico” o il “ricovero”, bensì l’adozione del provvedimento dell’autorità giudiziaria, con la conseguenza che, una volta individuato il Comune obbligato alla data rilevante, le successive modificazioni della residenza restano irrilevanti. Il criterio operante nella fattispecie disciplinata dall’art. 6, comma 4, della legge n. 328 del 2000, esaminata da Cass., Sez. 1, n. 3791 dell’08/02/2019, pone infatti gli oneri a carico del Comune nel quale l’interessato risiedeva al momento in cui la prestazione assistenziale aveva avuto inizio.

Nel sistema regionale lombardo, il criterio di collegamento è anticipato al provvedimento giudiziario che dà titolo alla situazione assistenziale, sicché non occorre individuare, nel successivo svolgimento dell’intervento, il momento materiale di inizio delle singole prestazioni attraverso le quali esso viene attuato.

6. Nella fattispecie in esame è quindi il decreto dell’8 aprile 2019 a costituire il titolo originario dell’affidamento: con esso il Tribunale per i minorenni ha disposto l’affido della minore all’ente territorialmente competente e ha contestualmente demandato ai servizi sociali la valutazione del miglior collocamento, con preferenza per l’affidamento eterofamiliare.

A quella data la madre risiedeva nel Comune di mentre il trasferimento della sua residenza nel Comune di Cucciago è intervenuto il La circostanza che, nelle more delle valutazioni affidate ai servizi sociali, la minore sia rimasta presso la madre non esclude l’attualità dell’affidamento già disposto, né consente di differire l’individuazione dell’ente obbligato al momento del successivo inserimento in comunità. La permanenza presso la madre costituiva una modalità provvisoria di collocamento nell’ambito della misura già adottata, che aveva demandato proprio ai servizi sociali l’individuazione della soluzione più adeguata. Il successivo decreto del 17 luglio 2020, nel richiamare il precedente provvedimento, ha confermato l’affidamento all’ente territorialmente competente e regolato il mantenimento della minore in comunità. Esso si inserisce, pertanto, nella situazione assistenziale già costituita dal decreto dell’8 aprile 2019 e non dà titolo a un nuovo e autonomo affidamento. Non è quindi decisiva la natura confermativa o innovativa del secondo decreto quanto alle concrete modalità del collocamento. Il discrimine è costituito dalla continuità, o meno, della situazione di affidamento: soltanto l’insorgenza, per effetto di un nuovo titolo, di una distinta situazione assistenziale è idonea a determinare una nuova imputazione territoriale degli oneri.

Nella specie, l’affidamento all’ente territoriale, comprensivo del mandato ai servizi sociali di individuare il collocamento più adeguato, aveva già trovato titolo nel decreto dell’8 aprile 2019, adottato quando la madre risiedeva nel Comune di Arese. Il decreto del 17 luglio 2020 ha operato all’interno di quella situazione di affidamento, regolandone la prosecuzione mediante il mantenimento del collocamento in comunità.

Può pertanto affermarsi il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L.R. Lombardia n. 34 del 2004, gli oneri derivanti dall’affidamento familiare o dall’ospitalità in struttura residenziale del minore sottoposto a provvedimento dell’autorità giudiziaria gravano, per tutta la durata della prestazione, sul Comune nel quale risiedono i genitori titolari della responsabilità genitoriale alla data del primo provvedimento che dispone l’affidamento e dà origine alla situazione assistenziale cui gli oneri si riferiscono. La successiva variazione della residenza dei genitori – così come l’adozione di ulteriori provvedimenti che, nella continuità dell’affidamento già disposto, disciplinino o modifichino le concrete modalità di collocamento del minore – non determina il trasferimento dell’obbligazione a un diverso Comune, salvo che venga costituita una nuova e autonoma situazione di affidamento”.

7. La Corte territoriale non si è attenuta a tale criterio. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce del principio indicato, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/10/2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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