Cass. pen. Sez. VI n. 37837 del 28.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 37837/2026, depositata il 28/10/2026 (R.G. 21784/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Mariella Ianniciello Andrea Natale

SENTENZA

sul ricorso proposto da: avverso la sentenza del 15/01/2026 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Silvia Salvadori che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocata , che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Caltanissetta, accoglieva l’appello del Procuratore generale e, in riforma della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste del 27 gennaio 2025 del Tribunale di Gela, dichiarava responsabile del reato di cui all’art 337 cod. pen., e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per il tramite dell’avvocato , deducendo i seguenti cinque motivi.

2.1. Violazione degli artt. 593 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 24 luglio 2024, n. 114, e dell’art. 550 cod. proc. pen., nonché dell’art. 337 cod. pen., per indebita valorizzazione della circostanza aggravante delle “più persone riunite”, non formalmente contestata.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, in assenza di disciplina transitoria, ai fini dell’applicabilità della nuova disciplina dell’art. 593 cod. proc. pen., occorre guardare alla data di pronuncia della sentenza impugnata.

La sentenza di primo grado è stata pronunciate il 27 gennaio 2025, e dunque dopo l’entrata dopo il 25 agosto 2024, con conseguente piena operatività del nuovo testo della disposizione.

L’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente, include tra i reati per i quali si procede con citazione diretta davanti al Tribunale monocratico, tra gli altri, gli artt. 336 e 337 cod. pen., entro il limite di pena previsto. Nel caso di specie l’imputazione aveva ad oggetto un reato rientrante nel catalogo di cui all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen.

Il procedimento di primo grado si è svolto infatti con citazione diretta giudizio davanti al Tribunale monocratico; la sentenza di primo grado, assolutoria, è successiva al 25 agosto 2024; il Pubblico ministero non avrebbe potuto proporre appello.

La Corte d’appello, per superare tale divieto, ha ritenuto che nel caso di specie ricorresse l’aggravante delle “più persone riunite” in ragione della presenza a bordo dell’autovettura di un passeggero.

Tale ricostruzione è illegittima: sotto il profilo processuale, perché l’ammissibilità dell’impugnazione del pubblico ministero va valutata in base al titolo di reato contestato e al regime legale di procedibilità al momento della pronuncia della sentenza, e non già sulla base di una circostanza aggravante ipotizzata ex post, per di più non risultante la formale contestazione, essendo il catalogo dell’art. 550 cod. proc. pen. costruito in funzione della tipologia astratta di reato e dei relativi limiti edittali, e non delle eventuali aggravanti contingenti; sotto il profilo sostanziale, perché la circostanza delle “più persone riunite” non è stata ritualmente contestata nel capo di imputazione né emergono elementi idonei a dimostrare un concorso attivo del passeggero nella condotta di resistente resistenza, con conseguente violazione dei principi di correlazione tra accusa e sentenze di tassatività delle circostanze aggravanti.

L’appello Procuratore generale era, dunque, originariamente inammissibile.

2.2. Violazione dell’art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla configurabilità dell’elemento oggettivo della violenza che, in presenza di una condotta consistente nella fuga in auto era non era, in concreto, diretta a coartare l’atto del pubblico ufficiale, risolvendosi nella mera violazione di norme sulla circolazione stradale.

Né la sentenza impugnata ha chiarito in che misura la condotta abbia messo in pericolo concreto l’incolumità dei pubblici ufficiali, oltre che degli utenti della strada, limitandosi a fare riferimento ad una generica percezione del rischio. Ha dunque operato un’estensione in malam partem della nozione di violenza ex art 337 cod pen.

2.3. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla capacità di intendere e di volere, per uso selettivo e/o travisamento delle risultanze peritali e della documentazione sanitaria che avrebbero dovuto comportare la dichiarazione di totale incapacità dell’imputato al momento del fatto, e non la mera parziale incapacità, come ritenuta.

2.4. Violazione di legge in relazione alla disciplina della recidiva e del bilanciamento con le attenuanti, e vizio di motivazione sulla quantificazione della pena e il mancato riconoscimento dei benefici di legge.

La recidiva reiterata e infraquinquennale, equivalente all’attenuante del vizio parziale di mente, è stata in ragione dei numerosi precedenti penali dell’imputato, trascurando che si trattava di condanne per fatti risalenti e la determinazione della pena irrogata (mesi sei di reclusione), non contiene una esplicitazione dei criteri di calcolo seguiti né ha motivato la mancata concessione della sospensione condizionale della pena o di altri eventuali benefici, benché la pena erogata fosse contenuta e sia stato riconosciuto il vizio parziale di mente.

2.5. Vizio di motivazione in ordine alla personalità dell’imputato e alla gravità del fatto.

La sentenza impugnata motiva superficialmente e in termini contraddittori il giudizio di gravità del fatto e, pur riconoscendo l’esistenza di un grave disturbo psichico, che incide significativamente sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato, non sviluppa un iter argomentativo adeguato ai fini del giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto e alla persona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ribadendo la conclusione della sentenza di primo grado pervenuta all’assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste.

2. E’ fondato, con rilievo assorbente sui motivi di ricorso che contestano la sussistenza degli elementi materiale e psicologico del reato e la gravità del trattamento sanzionatorio irrogato, il motivo di ricorso che deduce la inammissibilità dell’appello Procuratore generale, formulato come impugnazione di merito in relazione alla valutazione del compendio probatorio acquisito in primo grado. 3.Come noto, in ragione della modifica dell’art. 593, comma 2 cod. proc. pen., introdotta dalla legge 9 agosto 2024 n. 114 (in vigore dal 25.8.2024), “il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550 comma 1 e 2”, disciplina che si applica, in relazione alla data di emissione della sentenza di primo grado, al caso in esame.

In tali casi, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione deducendo tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del La Corte di appello aveva respinto l’eccezione difensiva tempestivamente proposta sulla inammissibilità dell’appello proposto dal Procuratore generale affermando che, essendo stata contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all’art. 339 cod. pen. – cioè, che la resistenza fosse stata commessa in più persone riunite-, il reato ascritto allo non era ricompreso tra quelli a citazione diretta per i quali, in presenza di sentenza di proscioglimento, operava la preclusione dell’appello del pubblico ministero.

Correttamente, invece, il difensore ha fatto rilevare con il ricorso che l’aggravante prevista dall’art. 339 cod. pen. non solo non era indicata nella rubrica ma neppure era contestata in fatto poiché la condotta di reato – la resistenza commessa mediante condotta di guida pericolosa – era formalmente ascritta al solo imputato, conducente dell’autovettura, evidenziando, infine, che non risultava descritto alcun contributo attivo, o anche solo meramente rafforzativo della volontà del conducente dell’auto, ascritta alle persone trasportate che, genericamente, erano indicate nell’imputazione come coloro che avrebbero potuto giovarsi dal mancato controllo al quale l’imputato aveva inteso sottrarsi con la fuga. 4.La ricostruzione della Corte di appello si rivela evidentemente eccentrica rispetto alla contestazione del fatto – e smentita dalla stessa decisione assunta in esito al processo in cui è stata ritenuta sussistente un’ipotesi di resistenza semplice – oltre che dalle modalità di esercizio dell’azione penale, con emissione del citazione diretta a giudizio dell’imputato dinanzi al Tribunale di Gela, in presenza di una imputazione che non recava alcuna indicazione, in rubrica, dell’aggravante di cui all’art. 339, comma 1, cod. pen. e, in fatto, priva di qualsiasi riferimento ad una condotta agevolativa o rafforzativa tenuta dalle persone trasportate a bordo dell’auto sicché il reato di resistenza era stato ricondotto all’autonoma e individuale iniziativa dell’imputato (la condotta di guida pericolosa).

L’aggravante delle più persone riunite di cui all’art. 339 cod. pen. non si identifica, infatti, con una generica ipotesi di concorso di persone nel reato, nel caso neppure contestato, ma richiede una simultanea e qualificata presenza idonea a determinare l’effetto di una maggiore pressione sulla persona offesa dal reato, effetto che, anche empiricamente, non si vede come potrebbe ricondursi alla mera presenza in auto di una o più persone trasportate.

Sotto altro aspetto la contestazione dell’aggravante in esame implica una componente valutativa che richiede un’esplicita menzione e la chiara indicazione delle circostanze di fatto apprezzate come rilevanti ai fini della sua configurabilità, nel caso del tutto carente. 4.L’impugnazione del Procuratore generale, che con l’impugnazione in appello rinviava alla necessità della valutazione diretta del materiale di prova costituito dall’annotazione di polizia giudiziaria dell’11 settembre 2023, ha comportato, nel corso della rinnovazione disposta ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., l’acquisizione di ulteriori note e relazioni di servizio della polizia giudiziaria a chiarimento delle modalità dei fatti su circostanze di assoluto rilievo, quali la presenza sul posto di altri pedoni e veicoli e, quindi, della pericolosità in concreto della condotta di guida dell’imputato (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), dando così luogo ad un “tipico” giudizio di secondo grado.

Ne consegue che l’impugnazione del Procuratore generale, così come proposta, non avrebbe potuto essere convertita in ricorso per cassazione laddove la sua inammissibilità, come atto di appello, può e deve essere rilevata, ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., anche di ufficio (ma, nel caso, come si è detto oggetto del motivo di ricorso che contestava la qualificazione giuridica del fatto come ritenuta dalla Corte di merito ai fini della legittimazione all’impugnazione), dal giudice dell’impugnazione che con il provvedimento che dichiara l’inammissibilità dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato, costituito, nel caso in esame, dalla sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste, pronunciata in primo grado.

Va ricordato, infatti, che, ai fini della conversione dell’impugnazione proposta dal pubblico ministero in ricorso per cassazione, il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F, Rv. 281085 – 01), profili, questi, che non emergono dall’atto di impugnazione del Procuratore generale e che hanno comportato, nel corso del giudizio di appello, l’acquisizione di atti che non erano stati neppure indicati nell’atto di impugnazione. 5.L’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la genetica inammissibilità dell’atto di appello proposto dal Procuratore generale comporta che deve essere dichiarata esecutiva la sentenza di primo grado pervenuta all’assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 6 ottobre 2026

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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