Cass. pen. Sez. V n. 37968 del 29.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 37968/2026, depositata il 29/10/2026 (R.G. 22837/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: avverso la sentenza del 20/01/2026 della Corte di appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pasquale Sansonetti, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette la memoria del difensore della parte civile, avv. , che ha concluso per il rigetto del ricorso, come da comparsa conclusionale e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 26 novembre 2024, che condannava per il reato atti persecutori commesso nei confronti della ex moglie, alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento di una presente provvedimento gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. provvisionale, liquidata equitativamente in euro 2.000, ed alla refusione delle spese di costituzione sostenute dalla parte civile.

Si contesta all’imputato di avere, con condotte reiterate, minacciato, anche di morte, e molestato la ex moglie, contattandola sul telefono cellulare, insultandola e profferendo nei suoi confronti espressioni offensive ed ingiuriose, anche lungo la pubblica via, pedinandola e appostandosi all’esterno dell’abitazione familiare, di quella dei genitori della p.o. e degli istituti scolastici frequentati dai figli, al fine di pedinarla e di controllarne spostamenti e frequentazioni, in modo da procurarle un grave e perdurante stato di paura e di ansia e da ingenerare in lei un fondato timore per l’incolumità propria e dei propri figli e da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita, con le aggravanti di aver commesso il fatto in danno del coniuge e con l’utilizzo di strumenti telematici, da luglio 2022 a gennaio 2023, con la recidiva specifica ed infraquinquennale.

2. Contro l’anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato a tre motivi, qui di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizi motivazionali, con riguardo all’elemento soggettivo del reato di cui all’art.612 bis cod. pen. Si duole della omessa motivazione sulla documentazione prodotta dalla difesa (comparsa di costituzione e risposta del curatore speciale dei minori e consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio civile) da cui si evincerebbe la finalizzazione della condotta non a perseguitare la ex moglie ma all’esercizio del diritto di visita con i figli, illegittimamente negato dalla persona offesa. 2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all’art.612 bis cod. pen. in luogo dell’art.572 cod. pen., invocando la declaratoria di ne bis in idem in relazione al procedimento definito con sentenza di patteggiamento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 10 dicembre 2025, avente ad oggetto i reati di minaccia, lesioni e maltrattamenti, quest’ultimo commesso da giugno 2021 con condotta tuttora permanente, per essere stata contestata nella imputazione la permanenza del reato di maltrattamenti in un arco temporale comprensivo del periodo di commissione del reato di atti persecutori oggetto del presente processo, la cui condotta maltrattante si era protratta senza soluzione di continuità.

Si duole della mancata applicazione del principio del ne bis in idem senza previa verifica della correttezza della qualificazione giuridica del reato, a fronte di condotte persecutorie successive al provvedimento di separazione del 5 giugno 2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con riguardo alla mancata esclusione della recidiva contestata, alla rideterminazione della pena, che non valorizza il ridotto arco temporale di attuazione della condotta penalmente rilevante, e al giudizio di bilanciamento delle circostanze, applicate in termini di equivalenza, e che non tiene conto della ammissione dei fatti nella dimensione naturalistica, e dell’atteggiamento sostanzialmente confessorio.

3. Il difensore della parte civile ha depositato memoria che deduce inammissibilità e infondatezza del ricorso in quanto i motivi sarebbero rivalutativi oltre che infondati con riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo, alla riqualificazione del fatto nel reato di maltrattamenti, tenuto conto della reiterazione delle condotte persecutorie moleste e minacciose, tradottesi in reiterati appostamenti, pedinamenti, telefonate, che hanno ingenerato nella parte civile l’evento del reato contestato, e al trattamento sanzionatorio.

4. Si è proceduto con rito cartolare e le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla recidiva.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile in ragione del principio, affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) e testualmente ripreso nell’art.581 co. 1 bis, cod. proc. pen., introdotto dal D. Lgs. 150/2022, per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Invero, nel caso in esame, il motivo si limita a riprodurre le censure dedotte in appello, e non si confronta con la sentenza impugnata, difettando del tutto di critica argomentata avverso il provvedimento ’attaccato’ e dell’indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito.

Il motivo è inoltre versato in fatto perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte di appello, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, in ordine all’elemento soggettivo del reato di atti persecutori ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, richiamando, preliminarmente, l’iter argomentativo della sentenza del Tribunale, non smentita da valide considerazioni difensive di segno contrario, chiarendo con motivazione congrua, adeguata ed immune da vizi di illogicità, le ragioni della ritenuta sussistenza del dolo (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767, Sez. U n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 2.2 La doglianza non coglie nel segno neppure nel merito della censura proposta, atteso che i giudici di merito, con sentenza doppiamente conforme, hanno adeguatamente motivato in ordine alla deliberata attuazione da parte del ricorrente di una campagna persecutoria nei confronti della ex moglie, mediante minacce, vessazioni e pedinamenti, anche in presenza dei figli, e alla finalità delle condotte, volte ad imporre la propria volontà a prescindere dal desiderio di vedere i figli, utilizzati, di frequente, come pretesto o escamotage per fare ingresso nell’abitazione familiare, nonostante l’opposizione della persona offesa. 2.2.1 Con riguardo alla dedotta finalità della condotta di esercizio del diritto di visita nei confronti dei figli, la Corte d’appello, rispondendo alla specifica doglianza contenuta nel motivo di ricorso, richiama la sentenza di primo grado (v. pag.24-25), che ritiene all’uopo irrilevanti le dichiarazioni dell’imputato, e che riconduce la condotta persecutoria, in quanto reiterata ed attuata, in plurimi episodi, mediante minacce gravi, anche di morte, pedinamenti, offese all’onore e alla dignità, insulti ed espressioni denigratorie anche quando aveva la possibilità di incontrare i figli ovvero si trovava già in loro compagnia, nel più ampio ambito del rapporto con la ex moglie, a prescindere dal proposito di vedere i figli, e ciò anche se la maggior parte delle controversie tra le parti si verificava in occasione dei tentativi di visita o di prelievo dei minori.

Al riguardo, sono richiamati gli episodi del: 23 dicembre 2022, in cui l’imputato si presentava presso l’abitazione familiare e aggrediva la p.o., facendo riferimento alla notifica di un ulteriore querela proposta nei propri confronti; 24 dicembre 2022, in cui l’imputato, dopo aver reiteratamente contattato la persona offesa, la raggiungeva con il proprio veicolo e le rivolgeva insulti dal finestrino, per poi raggiungerla ancora presso l’abitazione familiare, ove continuava ad offenderla ed accusarla di lasciare i figli da soli; 24 aprile 2022, in cui l’imputato in presenza dei figli, durante una gita, offendeva e minacciava di morte la ex moglie; 26 maggio 2022 relativo a reiterate minacce telefoniche di morte per indurre la p.o. a rimettere la querela da cui scaturiva un procedimento penale; 8 gennaio 2023, in cui l’imputato, riuscito ad entrare nell’abitazione con un pretesto, dopo ulteriore litigio, profferiva gravi minacce di morte.

Con motivazione immune da vizi e censure, si sottolinea che tale condotta reiterata, traducendosi in attacchi personali, lesivi dell’onore e della reputazione della persona offesa, nonché in gravi minacce di morte, sia idonea ad integrare l’elemento soggettivo del reato in quanto concretizza una pressione psicologica incompatibile con l’esercizio di un diritto ed idonea a generare uno stato di ansia e timore nella vittima. Si sottolinea, inoltre, che la mancanza di consapevolezza del ricorrente circa la riconducibilità ad un’espressione di autonoma volontà della prole del rifiuto da questa opposto e non ad una imposizione o suggestione della madre, non incide né sulla ricostruzione dei fatti, ammessi dal medesimo imputato, né sull’elemento psicologico e che, comunque, anche se la ex moglie avesse ostacolato il diritto di visita ciò non potrebbe giustificare le gravi e reiterate condotte ingiuriose, moleste e minacciose dal medesimo attuate.

La valutazione è coerente con la natura dell’elemento soggettivo richiesto ai fini della integrazione della fattispecie, essendo sufficiente il dolo generico, consistente nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia descritte nella norma con la consapevolezza della loro idoneità a produrre taluno degli eventi parimenti descritti nella stessa (Sez. 5 n. 20993 del 27/11/2012, Rv. 255436 – 01 dep. 15/05/201; Corte Cost. n. 172/2014). Non è necessaria, dunque, una rappresentazione anticipata del risultato finale, ovvero la coscienza dello scopo che si vuole ottenere, “essendo al contrario sufficiente la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell’apporto che ciascuno di essi arreca alla lesione dell’interesse protetto” (Sez. 5 n. 20993 del 27/11/2012, dep. 2013, Rv. 255436). 2.2.2 Quanto alla omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa (documenti provenienti dal curatore speciale dei minori e CTU del giudizio civile di separazione), il motivo è generico e aspecifico in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata e non evidenzia alcun vizio logico nel percorso argomentativo dei giudici di merito, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, e difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

La Corte di merito, con motivazione sufficientemente congrua, sottolinea l’assenza di riscontri nell’istruttoria dibattimentale ai dati di fatto indicati dalla difesa che emergono dalle dichiarazioni dell’imputato.

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 3.1 La censura relativa al mancato riconoscimento del ne bis in idem, in relazione al procedimento definito con sentenza di patteggiamento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 10 dicembre 2025, avente ad oggetto i reati di minaccia, lesioni e maltrattamenti, quest’ultimo commesso da giugno 2021 con condotta tuttora permanente, previa riqualificazione del fatto nella fattispecie (più grave) di cui all’art.572 cod. pen., è infondata. 3.2 Con riguardo ai rapporti tra i reati di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori, si agita un contrasto tra due diversi orientamenti. Secondo una prima linea esegetica – cui aderiscono, tra le altre, Sez. 6, 17/01/2025, n. 5026, P.; Sez. 5 n. 22337 del 15/04/2025, C., Rv. 288206 – 01; Sez. 5, n. 11209 del 27/11/2024, dep. 2025, F.; Sez. 6, n. 26263 del 30/05/2024, N., Rv. 286767; Sez. 6 n. 31390 del 2023, Rv., 285087; Sez. 6, n. 9663 del 16/02/2022, P., Rv. 283120; Sez. 6, n. 15883 del 16/03/2022, D., Rv. 283436 – ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia non è sufficiente la sussistenza di mere forme di genitorialità condivisa al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza e in assenza di contatti significativi fra l’autore delle condotte e la vittima, in quanto per ritenere sussistente un rapporto “familiare” rilevante è necessaria una radicale e stabile relazione affettiva interpersonale, nonché una duratura comunanza di affetti implicanti reciproche aspettative di mutua solidarietà.

Vi è, poi, un secondo orientamento – seguito da Sez. 6, n. 38336 del 28/09/2022, D, Rv. 283939 – 01; Sez. 2, n. 43846 del 29/09/2023, V., Rv. 285330; Sez. 6, Sentenza n. 3736 del 13/01/2026, P., Rv. 289276 – 01; Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, R., Rv. 284020; Sez. 2, n. 39331 del 05/07/2016, Spazzoli, Rv. 267915; Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014, C., Rv. 262078 – secondo cui, invece, il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in danno di persona non convivente o non più convivente, quando l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti da coniugio o da filiazione, in quanto la convivenza non rappresenta un presupposto della fattispecie. Ne deriva che, anche in caso di separazione legale, le condotte vessatorie vanno a incidere sui vincoli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, nonché di collaborazione, che permangono anche a seguito della cessazione della convivenza. Si è precisato che può configurarsi il reato di stalking soltanto in caso di divorzio o di relazione affettiva definitivamente cessata con la persona offesa e che, di contro, deve essere ravvisato il reato di maltrattamenti in caso di condotta posta in essere in presenza di una separazione legale o di fatto (Sez. 6, n. 3087 del 19/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 272134 – 01; Sez. 5 n. 41665 del 04/05/2016, cit.). 3.2.1 Questo Collegio si riconosce nel primo dei due orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità – ribadito nei più recenti arresti della sesta sezione di questa Corte – che ravvisa il delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. art. 572 cod. pen. quando ci si trovi di fronte a nuclei familiari fondati sul matrimonio o a relazioni sentimentali che, per la consuetudine dei rapporti creati, implicano l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale. 3.2.2 A tal fine il Collegio condivide la decisione di Sez. 5 n. 22337 del 15/04/2025, C., Rv. 288206 – 01, che valorizza il monito della Corte costituzionale che, con sentenza n. 98 del 2021, ha delineato i rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, esortando l’interprete a non dilatare il significato letterale del termine convivenza” fino a ricomprendere al suo interno condotte vessatorie poste in essere nel contesto di una relazione affettiva tra i due protagonisti della vicenda, in assenza di convivenza presente o passata, rapporti precari o permanenze occasionali di un partner nell’abitazione dell’altro, pena, altrimenti, la violazione del principio di tassatività di cui all’art. 25 Cost. e l’accesso a forme di analogia in malam partem in favore della più grave fattispecie di cui all’art. 572 cod. pen., di fatto escludendo l’esistenza di una relazione idonea a far ritenere che la parte offesa sia persona appartenente alla medesima famiglia (Corte cost. sentenza n. 98 del 2021).

In linea con le considerazioni espresse dalla Corte costituzionale, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che il concetto di “convivenza”, in ossequio al divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici, presuppone una radicata e stabile relazione affettiva caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo (Sez. 6, n. 38336 del 28/09/2022, D., Rv. 283939), e che i concetti di “famiglia” e di “convivenza” vanno intesi nell’accezione più ristretta, in quanto presuppongono una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e una duratura comunanza d’affetti che implica reciproche aspettative di solidarietà e assistenza fondate sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione, ancorché non necessariamente continua (Sez. 6, n. 9663 del 16/02/2022, P., Rv. 283120). La lettura restrittiva dei termini “famiglia” e “convivenza”, comunque, non ha impedito di attribuire valenza vessatoria alle condotte realizzatesi in un ristretto arco temporale, salva la necessità, se la convivenza si è protratta per un periodo limitato, che le stesse siano state poste in essere in maniera continuativa o con cadenza ravvicinata (Sez. 6, n. 21087 del 10/05/2022, C., Rv. 283271 – 01). 3.3 Questa Corte ha pertanto condivisibilmente ritenuto che «se [..] nell’ipotesi in cui viene meno la convivenza che ha comunque dato origine ad un iniziale reciproco rapporto implicante un affidamento nella coppia, non sussiste spazio per intravedere la fattispecie che è espressamente caratterizzata dalla necessaria esistenza di rapporti definiti dalla legge come familiari o connotati da comune convivenza, a maggior ragione non può assegnarsi penale rilevanza alla mera genitorialità condivisa che, in assenza di contatti significativi tra autore delle condotte e vittima, oltre a porre problemi in ordine all’eventuale prova del carattere reiterato ed abituale delle condotte vessatorie o violente, implica rapporti unidirezionali da parte di entrambi i genitori nell’interesse del comune figlio e non crea alcun autonomo o ulteriore rapporto che possa definirsi di tipo familiare tra il padre e la madre di costui», limitandosi, il rapporto stesso, esclusivamente agli interessi economici, morali, educativi ed affettivi nei confronti del comune figlio, senza alcuna possibilità di intravedere rapporti giuridicamente rilevanti tra i genitori (Sez. 6, N., Rv. 286767, cit., in motivazione). Dunque, la genitorialità non può, da sola, costituire la premessa per ritenere esistente un rapporto “familiare” tra agente e persona offesa in presenza di un figlio, perché «il rapporto di filiazione, pur implicando una più o meno stretta forma di collaborazione tra i genitori, non può ritenersi ex se idoneo a fondare l’esistenza di un rapporto familiare significativo tra i due, rilevante al fine di integrare il presupposto applicativo richiesto dall’art. 572 cod. pen., consistente nell’attualità di un rapporto di natura familiare» (Sez. 6, 17/01/2025, n. 5026, P., cit.). 3.4 Nel caso di specie, la soluzione adottata nelle sentenze di merito, che hanno valorizzato l’intervenuta separazione di fatto dei coniugi, periodo a far data dal quale sono state attuate le condotte persecutorie poste in essere dall’imputato, ritenendola elemento tale da far venir meno il rapporto familiare necessario per l’integrazione del reato di cui all’art. 572 cod. pen., nel pieno rispetto dell’articolazione del capo di imputazione, è coerente con tale assetto ricostruttivo che, muovendo dalla diversità degli elementi costitutivi delle due fattispecie, coglie nella cessazione della convivenza, intesa come duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, la distinzione tra gli ambiti applicativi delle due fattispecie e giustifica «il concorso tra le stesse, quando, intervenuta la cesura della relazione, dopo la cessazione della convivenza anche siano successivamente ravvisabili comportamenti sussumibili, anche in relazione alla produzione dell’evento di danno, nell’art. 612 bis cod. pen.» (Sez. 5, n. 11209 del 27/11/2024, dep. 2025, cit.), nonostante la persistente condivisa genitorialità (Sez. 6, n. 10626 del 16/02/2022, L., Rv. 283003 – 02; Sez. 5, Sentenza n. 22337 del 15/04/2025, C., Rv. 288206 – 01). 3.4.2 Il motivo è infondato anche laddove deduce vizio di motivazione in relazione alla richiesta di proscioglimento per ne bis in idem rispetto al procedimento definito con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 10 dicembre 2025.

Come affermato dall’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, reato maltrattamenti necessariamente abituale, caratterizzandosi per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali, isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (ad esempio, atti d’infedeltà, di umiliazione generica, ecc.) ovvero non perseguibili (ad esempio, ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo; ne consegue che il reato de quo si perfeziona allorchè si realizza un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità e può formare oggetto anche di continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., come nel caso in cui la serie reiterativa sia interrotta da una sentenza di condanna ovvero da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi e l’altra (cfr., la risalente ed ancora attuale, Sez. 6, n. 4636 del 28/02/1995, Cassani, Rv. 201148; v., più recentemente, Sez. 6, n. 51212 del 12/11/2014, F., in motivazione; Sez. 6, n. 15146 del 19/03/2014, D’A., Rv. 259677; Sez. 6, n. 13422 del 10/03/2016, 0, Rv. 267270). Trattandosi di reato abituale (e non permanente), ne consegue l’inapplicabilità, nella fattispecie, del principio secondo cui l’intrinseca idoneità del reato permanente a durare nel tempo, anche dopo l’avverarsi dei suoi elementi costitutivi, comporta che l’originaria contestazione cd. aperta (ossia senza indicazione della data di cessazione della permanenza) si estenda all’intero sviluppo della fattispecie criminosa, con la conseguenza che l’imputato è chiamato a difendersi, oltre alla parte di contestazione già realizzata anche di quella successiva emersa all’esito dell’istruttoria dibattimentale.

Al contrario, proprio perché il reato di cui all’art. 572 cod. pen. è abituale, i fatti nuovi acclarati in dibattimento devono sempre essere contestati all’imputato, sia che servano a perfezionare o ad integrare la fattispecie criminosa enunciata nel capo d’imputazione, sia – a maggior ragione – che costituiscano una serie autonoma unificabile alla precedente per vincolo di continuazione (Sez. 6, n. 4636/1995, cit., Rv. 201149; nello stesso senso, Sez. 6, n. 9235 del 14/02/2001, Vitiello, Rv. 218514). In applicazione del principio, ai fini della perseguibilità, pari contestazione formale devono ricevere i fatti acclarati in dibattimento di cui si è accertata la commissione in data antecedente a quella della contestazione. Ritiene il Collegio che tale orientamento giurisprudenziale debba essere interpretato nel senso che, consumandosi il reato di cui all’art.572 cod. pen., di cui alla sentenza di patteggiamento del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari del 10 dicembre 2025, come si è detto, al compimento dell’ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, diventa decisivo accertare quando la sequenza criminosa si sia effettivamente conclusa con il compimento dell’ultimo degli atti che la integrano (Sez. 5 n. 12498 del Orbene, applicando tali principi alla fattispecie in esame non appare revocabile in dubbio che, a fronte di una contestazione formalmente “aperta” (reato commesso “da giugno 2021 con condotta permanente”), come si evince dalla lettura della motivazione di entrambe le sentenze di merito, l’ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato si è consumato il 2 giugno 2022. Né la citata sentenza contiene alcun accertamento in ordine a condotte successive a quelle specificatamente indicate nella imputazione, sicché, come correttamente ritenuto dai giudici di appello, è alla data dell’ultima condotta contestata che deve farsi riferimento.

La Corte d’appello ha chiarito che i fatti oggetto del presente procedimento sono successivi a tale data e sottolinea lo iato temporale con i fatti concernenti il delitto di maltrattamenti per cui vi è già sentenza, e ciò esclude la violazione del ne bis in idem.

4. Con riguardo al trattamento sanzionatorio si osserva quanto segue. La Corte di appello non ha risposto correttamente allo specifico motivo di gravame che chiedeva l’esclusione della recidiva.

La recidiva contestata era stata applicata dal Tribunale, che, nel giudizio di bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza, ha ritenuto sussistenti le aggravanti contestate nella imputazione.

L’argomentazione della Corte di merito in termini di inammissibilità del motivo di appello, perché la recidiva non sarebbe stata “applicata” dal Tribunale non è esatta, alla luce del fatto che il riconoscimento dell’aggravante della recidiva come equivalente alle circostanze attenuanti generiche, ancorchè in concorso con altre aggravanti, non determina il venir meno degli ulteriori effetti che l’ordinamento abbina alla valutazione giurisdizionale di sussistenza della recidiva. Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, la recidiva si caratterizza, tra le circostanze del reato, per avere natura peculiare ed “essere produttiva non solo dell’escursione sanzionatoria, ma anche di effetti ulteriori, decisivi per la concreta conformazione del trattamento del condannato recidivo”: nell’attuale quadro normativo, la recidiva ha una sua specificità funzionale, per il fatto che è produttiva dei cosiddetti “effetti indiretti”. In tal senso si esprime, in motivazione, Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, che rappresenta una fondamentale pronuncia utile all’analisi dell’istituto della peculiare circostanza aggravante in esame, in tutte le sue principali implicazioni (la sentenza, nel decidere la questione controversa sottopostale, ha affermato che la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell’imputato, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, non implica il riconoscimento della recidiva contestata, in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato). La citata pronuncia ‘Schettino’ censisce alcuni di tali effetti ulteriori ed indiretti collegati al riconoscimento della sussistenza della recidiva, diversi da quello, omogeneo e tipico di ogni aggravante, costituito dall’incidenza sulla dosimetria sanzionatoria concretamente determinata dal giudice.

La presenza di ulteriori effetti, affermano le Sezioni Unite, quando è in gioco la recidiva, specie se qualificata, comporta che “la funzione rieducatrice della pena risulta debitrice non tanto, e comunque non solo, della variazione quantitativa della sanzione, quanto anche dell’avvenuto riconoscimento della sussistenza della recidiva”, poiché la sua statuizione costituisce il fattore primario di un complessivo programma tendente alla rieducazione del condannato, programma che si snoda, poi, in modo determinante nella fase dell’esecuzione della pena, ma che si forma sulle direttrici identificate dal giudice del merito.

Diversamente, quando la pur ritenuta sussistente recidiva viene considerata sub-valente nel giudizio di bilanciamento, allora vuol dire che il giudice ha inteso esprimere una “valutazione di disfunzionalità della recidiva”, rispetto al programma di trattamento che comincia a delinearsi con la fissazione della pena da infliggere, tale che sarebbe contraddittorio attribuire, in questi casi, valore alla recidiva nella conformazione di quel programma rieducativo del condannato. Ecco perché, in caso di sub-valenza, “come non si produce l’effetto diretto sulla pena così non si producono gli effetti indiretti della recidiva”. Concludono, pertanto, le Sezioni Unite ritenendo che, solo qualora il giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 cod. pen. si chiuda con una valutazione di sub-valenza della recidiva, di questa non può tenersi conto ad alcun effetto, salvo che nelle ipotesi in cui sia espressamente previsto che deve tenersi conto della recidiva senza avere riguardo al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., come per la prescrizione, ai sensi dell’art. 157 cod. pen. (cfr., in tema, Sez. 6, n. 50995 del 9/7/2019, Pastore, Rv. 278058). E sottolinea la sentenza Schettino, ai fini della soluzione della questione sottoposta al suo giudizio, come siano proprio previsioni quale quella dell’art. 157 cod. pen. circa l’irrilevanza del giudizio di bilanciamento a porre in luce i diversi effetti derivanti da un giudizio che riconosce la recidiva, ma la valuta sub-valente, e una statuizione che nega del tutto, invece, la ricorrenza della recidiva. Viceversa, nei casi di equivalenza, e, ovviamente, di prevalenza della recidiva su concorrenti attenuanti, la speciale aggravante che si sta analizzando produrrà i suoi effetti ulteriori, poiché la sua applicazione è avvenuta già con il bilanciamento e il giudizio anche solo di equivalenza ha prodotto l’effetto di impedire alle circostanze attenuanti di segno opposto di dispiegare la loro funzione di concreto alleviamento della pena irroganda per il reato (cfr. Sez. U, n. 17 del 18/06/1991, Grassi, Rv. 187856, richiamata dalla sentenza Schettino, unitamente alla pronuncia Sez. U, n. 31669 del 23/6/2016, Filosofi, Rv. 267044).

Di tali coordinate ermeneutiche la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione nel caso di specie, atteso che, come si è ampiamente argomentato, la circostanza che la recidiva, ancorchè in concorso con altre aggravanti, sia stata riconosciuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche, non consente di affermare – come ha erroneamente fatto la sentenza impugnata – che essa non sia stata “applicata”, proprio perché il giudizio di equivalenza della recidiva non determina il venir meno degli ulteriori effetti che l’ordinamento abbina alla valutazione giurisdizionale di sussistenza della recidiva.

6. La sentenza impugnata va annullata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Nel resto, il ricorso va rigettato. L’imputato va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3800,00 oltre accessori di legge. A norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3800,00 oltre accessori di legge. altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

Così è deciso, 28/09/2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 572 c.p.

Tutte le 167 sentenze sull'art. 572 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *