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Interesse comune tra ente impositore e agente della riscossione nella condanna solidale alle spese (Cass. civ. n. 9645 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione all’esecuzione esattoriale, qualora il debitore contesti l’unitaria pretesa esecutiva azionata mediante intimazione di pagamento su plurime cartelle, sussiste, ai fini dell’applicazione dell’art. 97 cod. proc. civ., un interesse comune tra l’agente della riscossione e gli enti impositori che abbiano partecipato al giudizio in funzione difensiva rispetto alla medesima pretesa, indipendentemente dalla distinzione dei rispettivi ruoli sul piano sostanziale o dall’imputabilità dell’esito della lite a condotte riferibili all’uno o all’altro. Ne consegue che la condanna solidale alle spese di lite costituisce corretta applicazione anche solo del principio di causalità, restando irrilevanti, nei rapporti con il debitore vittorioso, le questioni attinenti al riparto interno delle responsabilità tra ente creditore ed esattore.

Il Fatto

Il Partito Repubblicano Italiano proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso un’intimazione di pagamento e le sottese cartelle esattoriali, relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, eccependo l’intervenuta prescrizione del credito. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, ritenendo provata l’interruzione del termine di prescrizione, ma il Tribunale di Roma, in sede di appello, accoglieva la domanda, annullando l’intimazione e le cartelle e condannando in solido, ai sensi dell’art. 97 cod. proc. civ., l’agente della riscossione e tutti gli enti impositori alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso la sentenza d’appello la Provincia di Grosseto, quale ente impositore, proponeva ricorso per cassazione, censurando la condanna solidale alle spese per insussistenza di un interesse comune con l’agente della riscossione e deducendo un vizio di motivazione apparente.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura relativa alla violazione dell’art. 97 cod. proc. civ.. Ha osservato che l’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore aveva investito l’unitaria pretesa esecutiva azionata mediante l’intimazione di pagamento, determinando una soccombenza che ha inciso indistintamente sulla posizione dell’agente della riscossione e di ciascuno degli enti impositori, tutti portatori di un convergente interesse processuale alla resistenza alla domanda oppositiva.

La Suprema Corte ha precisato che l’interesse comune richiesto dall’art. 97 cod. proc. civ. non presuppone l’identità del rapporto sostanziale né una responsabilità omogenea nella causazione dell’esito della lite, essendo sufficiente la comunanza di interesse rispetto al provvedimento richiesto al giudice e alla difesa dell’atto impugnato. Ha quindi escluso che rilevi, nei rapporti con il debitore vittorioso, la dedotta imputabilità dell’esito del giudizio alla condotta dell’agente della riscossione, trattandosi di profilo attinente esclusivamente ai rapporti interni tra ente impositore ed esattore.

La Corte ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, avendo la sentenza impugnata esplicitato il fondamento della condanna solidale nel richiamo all’art. 97 cod. proc. civ. e nella ravvisata unitarietà dell’interesse alla resistenza in giudizio, con argomentazione coerente e intellegibile. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, senza condanna alle spese per mancato svolgimento di difese da parte degli intimati, ma con declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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