Inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi di appello e per censura di merito (Cass. civ. n. 641 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non censuri la ratio decidendi della pronuncia impugnata, limitandosi a riproporre questioni già esaminate nel merito senza addurre specifici argomenti di censura. La mancata specificità del motivo di appello, dichiarata dal giudice di merito, non integra omissione di pronuncia. Il mancato perfezionamento dell’accordo non determina nullità, ma semmai la sua irrilevanza, non producendo effetti. La nullità, ove deduce difetto di potere rappresentativo, è rilevabile d’ufficio solo se risulti dagli atti, che il ricorrente deve indicare specificamente nel ricorso ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. L’accertamento della comune volontà contrattuale e la valutazione delle emergenze processuali sono riservati al giudice di merito.
Il Fatto
Una serie di controversie giudiziarie tra le parti per la vendita di un immobile si era conclusa con una transazione, sottoscritta dai soli difensori e non dalle parti personalmente. A seguito del mancato pagamento della somma pattuita, il creditore otteneva decreto ingiuntivo sulla base della transazione. L’opposizione proposta dal debitore, fondata sulla pretesa nullità della transazione per difetto di sottoscrizione delle parti, era rigettata dal Tribunale di Latina, che dichiarava la validità dell’accordo e l’inadempimento del debitore. La Corte d’Appello di Roma confermava la decisione, ravvisando l’inammissibilità del gravame per genericità dei motivi. Avverso tale sentenza è proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha scrutinato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, in quanto connessi, dichiarandoli inammissibili. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla questione del mancato perfezionamento della transazione. Sul punto, la Corte ha rilevato che i giudici di appello non hanno affatto omesso di pronunciarsi, avendo dichiarato la non specificità dei motivi di appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità del gravame. La ricorrente, censurando tale valutazione, si è limitata a riportare il contenuto del proprio atto di appello, senza indicare le ragioni per cui la scrittura dovesse interpretarsi come una mera bozza.
Con il secondo motivo si denunciava la violazione degli artt. 1418 e 1325 cod. civ., assumendo che la transazione fosse inefficace per difetto di procura dei difensori e che tale invalidità fosse rilevabile d’ufficio. La Corte ha escluso che il mancato perfezionamento dell’accordo configuri una causa di nullità, trattandosi piuttosto di un accordo non concluso che non produce effetti. Inoltre, anche a voler ammettere la rilevabilità d’ufficio della nullità per difetto di potere rappresentativo, tale invalidità deve risultare dagli atti di causa: la ricorrente non aveva ottemperato all’onere di indicazione specifica imposto dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non potendo invocare circostanze di fatto la cui deduzione in appello non era dimostrata.
Il terzo motivo, riguardante l’erronea interpretazione dell’accordo transattivo in relazione alla consegna dell’immobile al custode giudiziario, è stato altresì dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio consolidato per cui il procedimento di qualificazione giuridica del contratto consta di due fasi: la prima, relativa alla ricerca della comune volontà dei contraenti, è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione; la seconda, relativa all’inquadramento nello schema legale, è verificabile in cassazione. Nel caso di specie, la ricorrente ha richiesto una nuova valutazione delle emergenze processuali e probatorie, preclusa alla Corte di legittimità.
All’accoglimento dell’eccezione di inammissibilità dei motivi consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1325 c.c. – Indicazione dei requisiti
- Art. 1418 c.c. – Cause di nullità del contratto
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso