La contestazione di falsità della sottoscrizione non è soggetta alla decadenza dell’art. 167 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 17431 del 19.06.2023)
Principi di diritto (Massima)
L’allegazione della falsità della sottoscrizione apposta su un documento prodotto in giudizio costituisce una mera contestazione di un fatto costitutivo della pretesa vantata contro la parte che allega la falsità, e non un’eccezione in senso proprio; pertanto, non è preclusa dalla decadenza di cui all’art. 167, secondo comma, c.p.c.. Il giudice d’appello può legittimamente fondare il proprio apprezzamento sugli esiti di una c.t.u. disposta in primo grado nell’ambito di un subprocedimento di querela di falso non conclusosi con una pronuncia, quando le parti, costituendosi in appello, abbiano chiesto il rigetto del gravame nel merito, con effetto devolutivo delle difese svolte nel grado precedente.
Il Fatto
Il promissario acquirente di due immobili in costruzione conveniva in giudizio la società venditrice, nonché il proprietario del terreno, chiedendo l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto ai sensi dell’art. 2932 c.c.. L’attore assumeva che la sottoscrizione della scrittura privata di compravendita fosse stata apposta dalla socia accomandataria della società, in qualità di procuratrice del proprietario del terreno. I convenuti contestavano l’autenticità della firma e la società disconosceva la sottoscrizione, mentre la socia accomandataria proponeva querela di falso.
Il Tribunale rigettava la domanda, accertata la falsità della sottoscrizione all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio. In appello, la Corte territoriale accoglieva il motivo relativo all’omissione di pronuncia sulla querela di falso incidentale, ma rigettava nel merito la domanda dell’attore, che proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i cinque motivi di ricorso, rigettandoli tutti. Con riferimento al primo motivo, concernente la dedotta tardività dell’eccezione di falsità della sottoscrizione, la Suprema Corte ha chiarito che tale allegazione non integra un’eccezione in senso tecnico, ma una semplice contestazione di un fatto costitutivo della pretesa altrui; ne consegue che la stessa non è soggetta ai termini di decadenza previsti dall’art. 167, secondo comma, c.p.c. per le eccezioni processuali.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto legittimo l’utilizzo, da parte del giudice d’appello, delle risultanze della c.t.u. espletata nel subprocedimento di querela di falso non definito con pronuncia, in quanto le parti appellate, costituendosi, avevano determinato l’effetto devolutivo delle questioni trattate in primo grado, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 12307 del 2015 in materia di contestazione dell’autenticità di una scrittura privata.
Il terzo motivo, relativo alla sottoscrizione della scrittura da parte del socio accomandante della società venditrice, è stato respinto sul rilievo che i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione o concludere affari in nome della società senza una procura speciale per singoli affari. Inoltre, per i contratti che richiedono la forma scritta ad substantiam, il terzo contraente ha l’onere di verificare i poteri di chi stipula, non potendo fare affidamento sulle apparenze.
Infine, la Corte ha dichiarato infondati sia il motivo concernente la mancata riunione o sospensione del processo per lite pendente, trattandosi di poteri discrezionali del giudice di merito non sindacabili in sede di legittimità, sia quello relativo alla liquidazione delle spese, correttamente poste a carico della parte integralmente soccombente. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2932 c.c. – Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
- Art. 167 c.p.c. – Comparsa di risposta