Copia del contratto firmato con la banca: il diritto del cliente è soggetto ai limiti dell’art. 119 TUB? (Cass. civ. Sez. I ord. interlocutoria n. 22834 del 07.07.2026)
Scheda tratta dalla Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione – luglio 2026 dell’Ufficio del Massimario, sezione Pubblica udienza – Sezione Prima civile. Si tratta di una questione ancora aperta: la scheda sarà aggiornata quando arriverà la decisione.
Estremi: Cassazione, Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 22834 del 7 luglio 2026, Presidente E. Scoditti, Relatore M. Caprioli
Voce: CONTRATTI BANCARI. Diritto alla consegna di copia del contratto sottoscritto – Art. 119 T.U.B. – Applicabilità.
Cosa ha deciso la Corte
Con l’ordinanza interlocutoria n. 22834 del 7 luglio 2026 la Prima Sezione civile non ha deciso il ricorso: ha disposto che la causa sia trattata in pubblica udienza, per la rilevanza nomofilattica della questione. È il passaggio che la Corte riserva ai temi sui quali intende fissare un principio destinato a orientare i giudici di merito.
La questione rimessa
Nel testo della Raccolta del Massimario:
La Sezione Prima civile ha disposto la trattazione in pubblica udienza, stante la rilevanza nomofilattica, della questione se il diritto alla consegna di copia del contratto sottoscritto prescinda dal termine previsto dall’art 119 T.U.B. e se, ed in quali termini, tale norma sia applicabile alla copia del contratto.
Il quadro normativo
L’art. 119 del Testo unico bancario (d.lgs. 385/1993) disciplina le comunicazioni periodiche alla clientela. Il comma 4 stabilisce che il cliente, i suoi successori e chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni «hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni».
La norma parla di «documentazione inerente a singole operazioni» e fissa un limite temporale di dieci anni. Il contratto, però, non è una singola operazione: è l’atto che regola l’intero rapporto. L’art. 117 TUB prescrive la forma scritta e la consegna di un esemplare al cliente al momento della stipula.
Perché la questione è aperta
Il problema pratico è ricorrente: il cliente (o l’erede, o il curatore) chiede alla banca copia del contratto di conto corrente, di mutuo o di apertura di credito firmato molti anni prima, per verificare tassi, clausole, eventuali nullità. La banca oppone che il rapporto è più vecchio di dieci anni e che l’art. 119 non la obbliga a conservare e consegnare documenti oltre quel limite.
Le due letture possibili, che indichiamo come interpretazione nostra dei termini del problema. La prima: il diritto alla copia del contratto rientra nell’art. 119, comma 4, e quindi incontra il limite decennale e il termine di novanta giorni. La seconda: il diritto alla copia del contratto ha fonte diversa (l’obbligo di forma scritta e di consegna dell’esemplare, il principio di buona fede nell’esecuzione del rapporto) e non è limitato nel tempo finché il rapporto è in corso o finché il contratto può ancora produrre effetti, perché senza il contratto il cliente non può verificare il proprio credito né la propria posizione debitoria. La Corte dovrà dire quale delle due prevale e, se l’art. 119 si applica, «in quali termini».
Chi è interessato
Correntisti, mutuatari, imprese affidate, eredi di clienti, curatori e liquidatori che hanno bisogno del contratto originario per contestare interessi, commissioni o clausole. Interessa anche gli avvocati che impostano azioni di ripetizione o accertamento negativo verso le banche: la disponibilità del contratto condiziona la prova.
Cosa fare nel frattempo
Chi ha necessità del contratto ha interesse a formulare la richiesta alla banca per iscritto, distinguendo espressamente la copia del contratto dalla documentazione delle singole operazioni, e a conservare la prova della richiesta e dell’eventuale rifiuto. In caso di giudizio, il rifiuto documentato è l’elemento che consente di chiedere l’ordine di esibizione.
Cosa aspettarsi
La decisione in pubblica udienza fisserà un principio di diritto sull’ambito dell’art. 119 TUB rispetto al contratto. Aggiorneremo questa scheda con la sentenza.
Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione – luglio 2026, a cura di Vittoria Amirante (settore civile) e Michele Toriello (settore penale). Le parti tra virgolette riportano fedelmente il testo della Raccolta. Portale del Massimario.
Raccolta di riferimento
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.