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Fideiussione e socio garante: il socio conosce sempre la situazione della società? La Cassazione rimette la questione alla pubblica udienza (Cass. civ. Sez. III ord. interlocutoria n. 24328 del 31.07.2026)

Scheda tratta dalla Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione – luglio 2026 dell’Ufficio del Massimario, sezione Pubblica udienza – Sezione Terza civile. Si tratta di una questione ancora aperta: la scheda sarà aggiornata quando arriverà la decisione.

Estremi: Cassazione, Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 24328 del 31 luglio 2026, Presidente C. Graziosi, Relatore A. Pellecchia

Voce: FIDEIUSSIONE. Fideiussore – Tutela ex art. 1956 c.c. – Conoscenza della situazione economico-patrimoniale della garantita – Posizione di mero socio – Rilevanza.

Cosa ha deciso la Corte

Con l’ordinanza interlocutoria n. 24328 del 31 luglio 2026 la Terza Sezione civile ha rinviato la causa alla pubblica udienza, in considerazione della rilevanza nomofilattica della questione. Non c’è ancora una decisione sul merito.

La questione rimessa

Nel testo della Raccolta del Massimario:

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in considerazione della particolare rilevanza nomofilattica della questione relativa all’incidenza della qualità di socio della società debitrice principale sull’operatività della tutela prevista in favore del fideiussore dall’art. 1956 c.c., considerata la necessità di precisare in quali condizioni la posizione di mero socio assuma rilievo ai fini dell’accertamento della conoscenza della situazione economico-patrimoniale della società garantita.

Il quadro normativo

L’art. 1956 c.c. dispone: «Il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione». Il secondo comma è stato introdotto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154.

La norma è il presidio del fideiussore nelle garanzie omnibus: la banca che continua a fare credito a un debitore già in difficoltà, senza avvisare il garante, perde la garanzia per il nuovo credito.

Perché la questione è aperta

Il caso tipico: il socio di una s.r.l. presta fideiussione omnibus a favore della banca per i debiti della società. La società peggiora, la banca continua a erogare, poi escute il socio. Il socio invoca l’art. 1956 c.c. La banca replica che il socio, proprio perché socio, conosceva la situazione della società: non può dire di essere stato tenuto all’oscuro, e non c’era bisogno di alcuna autorizzazione speciale.

La Corte deve precisare «in quali condizioni la posizione di mero socio assuma rilievo». È interpretazione nostra, non della Corte, che la questione si giochi tra due poli: la qualità di socio come presunzione di conoscenza, sufficiente da sola a escludere la liberazione; oppure la qualità di socio come mero indizio, da integrare con la prova di una partecipazione effettiva alla gestione o di un accesso concreto alle informazioni patrimoniali. La differenza è decisiva per il socio di minoranza, per il socio di capitale non amministratore e per il socio di società con più soci in cui la gestione è affidata ad altri.

Chi è interessato

Soci garanti di società di capitali, in particolare quando non sono amministratori; banche e società di recupero crediti che escutono fideiussioni omnibus; avvocati che impostano l’opposizione a decreto ingiuntivo del fideiussore.

Cosa fare nel frattempo

Per il socio garante conta documentare quale ruolo aveva nella società nel periodo in cui la banca ha continuato a erogare: quota, cariche, partecipazione alle assemblee, accesso ai dati contabili. Per la banca conta la prova dell’informazione effettivamente disponibile al garante, non la sola qualità formale.

Cosa aspettarsi

La sentenza in pubblica udienza fisserà i criteri per valutare la conoscenza del socio ai fini dell’art. 1956 c.c. Aggiorneremo questa scheda con la decisione.

Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione – luglio 2026, a cura di Vittoria Amirante (settore civile) e Michele Toriello (settore penale). Le parti tra virgolette riportano fedelmente il testo della Raccolta. Portale del Massimario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1956 c.c.

Tutte le 78 sentenze sull'art. 1956 c.c.

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