Risarcimento iure hereditario da esposizione ad amianto del militare (TAR Sardegna n. 915 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di danno alla salute del militare deceduto per malattia professionale, è necessario distinguere tra fase di stabilizzazione clinica e fase terminale della patologia. La precedente consulenza tecnica d’ufficio redatta ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo non è utilizzabile per la determinazione del danno biologico e morale civilisticamente rilevante ai sensi dell’art. 2087 c.c., poiché quantifica il danno secondo criteri amministrativi e tabellari. Il danno non patrimoniale iure hereditatis deve essere liquidato dal giudice amministrativo in base a criteri medico-legali correnti, previa CTU che accerti la natura e l’entità dell’infermità, l’eventuale periodo di invalidità temporanea, la durata della fase di lucida agonia e il livello di coscienza del de cuius.
Il Fatto
Gli eredi di un militare della Marina Militare, deceduto il 3 novembre 2019, chiedevano al TAR la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento del danno iure hereditario per la malattia contratta a causa dell’esposizione prolungata ad amianto durante il servizio prestato su unità navali e sommergibili. Il de cuius aveva accusato i primi sintomi nel maggio 2018 ed era deceduto dopo un progressivo aggravamento delle condizioni di salute. Il Ministero della Difesa aveva riconosciuto il militare equiparato alle vittime del dovere.
La difesa erariale contestava la fondatezza della domanda, eccependo la mancata prova del nesso causale e la non configurabilità del danno da perdita anticipata del trattamento pensionistico iure hereditario, nonché la non trasmissibilità del danno cd. tanatologico. In subordine, chiedeva che la liquidazione avvenisse secondo le tabelle dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano e che fosse applicata la compensatio lucri cum damno con le somme già corrisposte all’Amministrazione a titolo di elargizioni e assegni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto indispensabile acquisire approfondimenti istruttori richiedenti particolari competenze tecniche, disponendo CTU ai sensi dell’art. 67 c.p.a. e demandando al Dirigente INAIL della Sardegna l’individuazione di un medico legale. La consulenza è stata incaricata di accertare natura, entità e causa dell’infermità e del decesso, secondo il criterio del “più probabile che non”, considerando anche il periodo di imbarco e quello di servizio a terra, in termini di concausa efficiente e rilevante.
Il giudice ha posto particolare attenzione alla qualificazione del decorso clinico tra maggio 2018 e novembre 2019, chiedendo al consulente di verificare se vi sia stata una fase di stabilizzazione clinica con postumi permanenti autonomamente valutabili oppure un decorso progressivo sino all’exitus. In caso di stabilizzazione, il CTU dovrà indicare la percentuale di invalidità permanente; in caso di decorso evolutivo, dovrà determinare la durata dell’invalidità temporanea distinguendo tra parziale e assoluta.
Quanto alla fase terminale, il consulente dovrà accertare la durata dell’eventuale lucida agonia, il livello di coscienza e consapevolezza della prognosi infausta e l’intensità della sofferenza psico-fisica, per consentire la liquidazione del danno non patrimoniale iure hereditatis secondo i criteri medico-legali correnti. Il Collegio ha evidenziato che la pregressa CTU versata nel giudizio civile era finalizzata esclusivamente alla quantificazione secondo criteri amministrativi propri dell’equo indennizzo, non fornendo elementi direttamente utilizzabili per il danno civilistico.
L’ordinanza definisce la tempistica delle operazioni peritali, assegna la causa all’udienza pubblica del 24 marzo 2027 e riserva al prosieguo le statuizioni sulle spese.
Nota della Redazione
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