Scioglimento delle cooperative per mancato deposito dei bilanci: sospensione per la rimessione alla Corte costituzionale (TAR Basilicata n. 247 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa. Per la prosecuzione del giudizio sospeso, ai sensi dell’art. 80, comma 1, cod. proc. amm., deve essere presentata l’istanza di fissazione di udienza entro il termine decadenziale di 90 giorni, decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte Costituzionale. La sospensione necessaria è disposta ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 79 cod. proc. amm.

Il Fatto

La cooperativa ricorrente impugnava il decreto ministeriale del 16.5.2025 con il quale era stato disposto lo scioglimento senza nomina del Commissario liquidatore, ai sensi dell’art. 223-septiesdecies disp. att. cod. civ., per il mancato deposito dei bilanci di esercizio da oltre cinque anni. Veniva impugnata altresì la nota del 22.7.2025 di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela proposta ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990.

Con il ricorso veniva dedotta la medesima questione di legittimità costituzionale dell’art. 223-septiesdecies disp. att. cod. civ. già sollevata dal TAR Toscana con ordinanza n. 525 del 13.3.2026, per contrasto con gli artt. 3, 45 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 3 CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 223-septiesdecies disp. att. cod. civ., sollevata dal TAR Toscana, era stata dedotta anche nel ricorso in epigrafe. Trattandosi di norma applicabile al presente giudizio, si poneva il problema processuale della sospensione in attesa della decisione della Corte costituzionale.

Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 28 del 15.10.2014, il Tribunale ha affermato la piena ammissibilità nel processo amministrativo della c.d. sospensione impropria, che opera quando la questione di costituzionalità di una norma sia stata sollevata in un diverso giudizio ma risulti applicabile anche a quello sospeso.

L’ordinanza ha precisato che, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., era stato dato avviso alle parti dell’intenzione di sospendere il giudizio, senza che i difensori delle parti costituite avessero opposto resistenza, secondo il principio espresso dalla Sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 22.3.2024.

Conseguentemente, il Tribunale ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 79 cod. proc. amm., con espressa indicazione del termine decadenziale di 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale per la presentazione dell’istanza di fissazione di udienza. Le spese del giudizio sono state rimesse al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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