Revoca contratto di soggiorno per documento falso e garanzie partecipative (TAR Lazio n. 830 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La produzione di un certificato di idoneità alloggiativa difforme dal vero, ai fini dell’emersione del rapporto di lavoro subordinato irregolare, legittima la revoca del contratto di soggiorno. Tale provvedimento ha natura vincolata, poiché l’interessato decade automaticamente dai benefici ottenuti mediante atti non veritieri, e non è annullabile per violazione delle garanzie partecipative. La notifica in copia semplice del provvedimento costituisce mera irregolarità, sanata dalla proposizione del ricorso che dimostra l’avvenuta conoscenza dell’atto.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Latina aveva disposto la revoca del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, sottoscritto nell’ambito della procedura di emersione di cui all’art. 103 del d.l. n. 34/2020. La revoca era motivata dalla presentazione di una documentazione difforme dal vero, relativa al certificato di idoneità alloggiativa, successivamente disconosciuto dal Comune che lo aveva in tesi rilasciato. Il ricorrente deduceva la nullità del provvedimento per notifica in copia semplice, la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di istruttoria e motivazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR respinge il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Quanto al primo motivo, la notifica in copia semplice non influisce sulla validità del provvedimento notificato, potendo al più integrare una irregolarità della notificazione. La proposizione del ricorso dimostra che il destinatario ha comunque conosciuto l’atto, sanando il vizio ai sensi dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ.

Relativamente alle garanzie partecipative, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito dell’utilizzo di un atto non conforme al vero. L’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 sancisce la decadenza automatica dei benefici ottenuti mediante dichiarazioni mendaci. Ne consegue l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, prima parte, della l. n. 241/1990, che esclude l’annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

La Corte conclude che il certificato di idoneità alloggiativa, risultato falso, era stato prodotto nell’interesse del ricorrente per conseguire l’emersione. La mancanza di tale requisito, considerato imprescindibile, rendeva irrilevante il mancato coinvolgimento dello straniero. Il ricorrente, inoltre, non ha allegato elementi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento. Il Generico impegno del datore di lavoro a garantire una sistemazione alloggiativa non è sufficiente, non essendo in atti alcuna documentazione di idoneità alloggiativa a nome del lavoratore.

L’uso di documentazione falsa determina la nullità del contratto di soggiorno ai sensi dell’art. 1344 cod. civ. e la revoca del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. Nella specie, non emerge alcun elemento per configurare il c.d. falso innocuo, non essendo provata l’ascrivibilità a terzi della produzione del documento non veritiero, né il ricorrente si è adoperato per produrre la documentazione genuina.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1344 c.c.

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