Ottemperanza Carta docente: obbligo di esecuzione e commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Lombardia n. 3893 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, può essere adito decorsi 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, che, a norma dell’art. 474 c.p.c., deve essere munito di attestazione di conformità. L’Amministrazione resistente che non provi l’avvenuta integrale esecuzione del giudicato è condannata a dare compiuta esecuzione alla sentenza, con la nomina fin d’ora di un Commissario ad acta che intervenga in caso di perdurante inottemperanza, senza che gli spetti alcun compenso trattandosi di funzioni istituzionali.
Il Fatto
Due docenti di istituti scolastici, avendo visto riconosciuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, il diritto a usufruire della Carta elettronica (c.d. Carta docente) di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, ottenevano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione di determinate somme. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 5 giugno 2025, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Nonostante il titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva provveduto a eseguire il disposto, inducendo le docenti a proporre ricorso per ottemperanza e a chiedere la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c. e, alla data di proposizione del ricorso, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, era decorso, decorrendo tale lasso temporale dalla notifica del titolo esecutivo.
Il Collegio ha precisato che il titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., è rappresentato dalla sentenza dotata di attestazione di conformità, richiamando in proposito Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309. In assenza di prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del giudicato, l’inerzia ha determinato l’accoglimento del ricorso, con l’ordine di erogare la Carta docente nei termini specificati in sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza oltre il termine concesso, il TAR ha nominato fin d’ora un Commissario ad acta nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, demandandogli, su istanza del creditore, l’adozione degli atti necessari. Il Collegio ha escluso che per tale attività sia dovuto alcun compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un soggetto già preposto alla gestione della spesa pubblica.
La decisione ha comportato la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite in favore delle docenti, oltre al contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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