Ottemperanza per mancata corresponsione della carta docente: il giudice dichiara l’inottemperanza e nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3757 del 18.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo in ordine al diritto di credito già accertato, ma ha esclusivamente la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo e dalle norme applicabili, sicché i conteggi degli interessi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione se non nei limiti di cui agli artt. 1282 e segg. cod. civ. L’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato di condanna al pagamento di una somma di denaro è dichiarata dal giudice dell’ottemperanza, il quale assegna un termine per adempiere e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. L’uso delle astreintes di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è escluso laddove risulti manifestamente iniquo, come nella fattispecie in cui l’esiguità del debito rende la penalità di mora eccessivamente afflittiva.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, della somma di euro 2.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata eseguita dall’Amministrazione. La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna al pagamento di penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa vantata dalla ricorrente è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Amministrazione, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma è volto a consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Di conseguenza, l’entità delle somme richieste così come calcolata dalla parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali andrà verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1283 e segg. cod. civ.).

Il Collegio ha rilevato che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che obbligano le Amministrazioni dello Stato al pagamento di somme di denaro. Il ricorso è stato pertanto accolto con dichiarazione dell’inottemperanza dell’Amministrazione e assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel giudicato, degli accessori di legge maturati e degli oneri accessori.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il TAR ne ha escluso l’applicazione ritenendo la sua imposizione “manifestamente iniqua” ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione dell’esiguità del debito che renderebbe la penalità stessa eccessivamente afflittiva. Per il caso di perdurante inadempimento, il giudice ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che provvederà alla determinazione definitiva dell’importo dovuto e all’adozione degli atti necessari, senza diritto a compenso trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali.

L’Amministrazione è stata infine condannata alla rifusione delle spese processuali, liquidate in dispositivo tenendo conto della natura stereotipata delle attività difensive in questa materia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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