Preliminare valutazione cautelare e cancellazione espressioni offensive nel processo amministrativo (TAR Lombardia n. 755 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la complessità delle questioni tecniche dedotte nel ricorso non integra di per sé il requisito del fumus, ma ne impone l’apprezzamento nella sede del merito. Il periculum in mora deve essere attuale, grave ed irreparabile e non può essere desunto dal mero rinvio di una conferenza di servizi collegato ad altro procedimento pendente. La cancellazione di espressioni offensive ex art. 89 cod. proc. amm. va disposta solo quando le espressioni siano dettate da un incomposto intento dispregiativo, rivelando un’esclusiva volontà offensiva non bilanciata da alcun profilo di attinenza, anche indiretta, con la materia controversa.
Il Fatto
Le società ricorrenti impugnavano la determinazione del Comune di Cinisello Balsamo dell’8 aprile 2026, con cui era stata approvata la variante progettuale relativa alla realizzazione di un nuovo parcheggio di interscambio al servizio della fermata M1 Cinisello-Monza, nell’ambito di un accordo di programma ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 6 della l.r. Lombardia n. 2/2003. La determinazione conteneva prescrizioni relative alle strutture verticali di risalita, al parere dei Vigili del Fuoco e alla relazione idraulica, ritenute lesive degli interessi delle ricorrenti, che paventavano il blocco della realizzabilità del centro commerciale, collegato ad altra conferenza di servizi non ancora convocata.
Le ricorrenti chiedevano la sospensione dell’efficacia del provvedimento, unitamente all’annullamento previo accertamento dei vizi di legittimità. Si costituiva il Comune di Cinisello Balsamo, eccependo anche la cancellazione di alcune espressioni ritenute offensive contenute nel ricorso, rivolte all’operato del Sindaco e di alcuni membri della Giunta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, adito in sede cautelare, ha escluso la sussistenza del fumus boni juris valutabile in via sommaria, ritenendo che la complessità delle questioni tecniche dedotte nel ricorso necessiti di essere apprezzata nella sede del merito, non potendosi risolvere in questa fase la cognizione piena delle censure prospettate.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato che il pregiudizio grave ed irreparabile non è attuale, essendo stato riferito ad altro procedimento pendente. Le ricorrenti avevano lamentato la mancata convocazione di una seconda conferenza di servizi a oltre dieci mesi dall’indizione, ma tale circostanza è stata ritenuta non idonea a integrare l’estremo cautelare richiesto, trattandosi di una conseguenza indiretta e non immediatamente riconducibile al provvedimento impugnato. Il Tribunale ha pertanto rigettato la domanda di sospensione, fissando fin d’ora la pubblica udienza per la trattazione del merito, senza sospensione degli atti e delle prescrizioni impugnate.
Sulla richiesta di cancellazione ex art. 89 c.p.c., il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 15.1.2014, n. 66), secondo cui la misura va disposta allorquando le espressioni utilizzate siano dettate da un incomposto intento dispregiativo e rivelino un’esclusiva volontà offensiva nei confronti della controparte. Nel caso di specie, il requisito non è stato ritenuto integrato, poiché le parole impugnate presentavano un profilo di attinenza, anche indiretta, con la materia controversa.
Il Tribunale ha infine compensato le spese della fase cautelare e ha fissato l’udienza pubblica di merito al 21 gennaio 2027, disponendo l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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