Sanzioni Banca d’Italia e presunzione di colpa degli amministratori (Cass. civ. Sez. 2 n. 360 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d’Italia nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, il legislatore individua fattispecie incentrate sulla mera condotta doverosa, ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico. Integrata e provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall’art. 3 della l. n. 689/1981, l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. Il procedimento sanzionatorio dinanzi alla Banca d’Italia non viola il diritto di difesa, essendo il provvedimento impugnabile dinanzi a un giudice indipendente con giurisdizione piena, ove è garantito il pieno contraddittorio. Non è necessaria la comunicazione all’incolpato della proposta di irrogazione della sanzione formulata all’organo decisionale.
Il Fatto
La Banca d’Italia, a seguito di un’ispezione presso una SIM, irrogava a una società una sanzione amministrativa pecuniaria per carenze nell’organizzazione e nei controlli prescritti dall’art. 6, comma 2-bis, d.lgs. n. 58/1998. La sanzione veniva comminata anche all’amministratrice delegata, ex art. 195 t.u.f., per la sua presunta responsabilità nelle gravi inadeguatezze degli assetti di governance e di controllo che avevano esposto l’intermediario a rischi concretizzatisi nella sua messa in liquidazione coatta amministrativa.
L’opposizione proposta avverso la sanzione veniva respinta dalla Corte d’appello di Roma. Il giudice di secondo grado escludeva i vizi procedimentali lamentati e confermava la fondatezza degli addebiti, ritenendo non escludente la responsabilità dell’amministratrice l’accertata condotta illecita del consigliere delegato. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, riguardanti la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio nel procedimento sanzionatorio e la presunta indeterminatezza dell’addebito. Nel rigettare tali censure, la Suprema Corte ha richiamato i propri consolidati orientamenti, affermando che il procedimento davanti alla Banca d’Italia è ab origine conforme all’art. 24 Cost., poiché il provvedimento finale è impugnabile dinanzi al giudice ordinario, in un giudizio che garantisce il pieno dispiegamento del contraddittorio. Ha precisato che il diritto di difesa è assicurato dalla comunicazione di avvio, dalla contestazione degli addebiti e dalla facoltà di presentare memorie, senza che sia necessaria la comunicazione della proposta sanzionatoria formulata all’organo decisionale, come già statuito da Cass. n. 24723/2018 e Cass. n. 4725/2016.
Quanto alla dedotta lesione del diritto di accesso agli atti, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile, condividendo la valutazione del giudice di merito sul carattere meramente esplorativo dell’istanza. Ha evidenziato che, anche ai sensi dell’art. 24 della l. n. 241/1990, l’istanza di accesso non poteva essere accolta in quanto i documenti richiesti non erano stati utilizzati a fondamento degli addebiti e la loro ostensione non era funzionale alla difesa, richiamando il principio espresso da Cass. n. 29745/2022.
Sul motivo concernente l’elemento soggettivo dell’illecito, la Corte ha dichiarato la censura inammissibile, in quanto la decisione impugnata risultava conforme al principio di diritto secondo cui, per i soggetti con funzioni di direzione, amministrazione o controllo, la presunzione di colpa di cui all’art. 3 della l. n. 689/1981 impone al trasgressore l’onere di provare la propria assenza di colpevolezza. La Corte ha precisato che l’indagine è limitata all’accertamento della suitas della condotta inosservante.
Infine, riguardo ai motivi concernenti l’apparenza della motivazione sull’imputabilità delle condotte e l’omesso esame di un motivo di opposizione, la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost. Ha quindi respinto il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione in favore della Banca d’Italia.
Nota della Redazione
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