Nullità parziale delle clausole ABI e onere probatorio del fideiussore (Cass. civ. Sez. 1 n. 1136 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 287/1990 e dell’art. 1419 c.c., limitatamente alle clausole che riproducono lo schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto o altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti. L’estensione della nullità all’intero contratto ha carattere eccezionale e grava su chi vi ha interesse l’onere di provare l’interdipendenza tra la clausola nulla e il resto del negozio. Ai fini della declaratoria di nullità, il fideiussore deve allegare e provare l’esistenza del provvedimento della Banca d’Italia, la natura di fideiussione omnibus, l’epoca di stipulazione e l’esatta corrispondenza delle clausole contrattuali con quelle sanzionate.

Il Fatto

Una banca, a mezzo del proprio procuratore, otteneva dal tribunale di Treviso un decreto ingiuntivo nei confronti di una società debitrice principale e di due soci fideiussori per il pagamento di una somma dovuta. I fideiussori proponevano opposizione, deducendo la nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust, essendo stati stipulati in conformità allo schema contrattuale predisposto dall’ABI nel 2003, ritenuto dalla Banca d’Italia contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali.

Il tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’Appello di Venezia confermava la decisione, escludendo la nullità delle clausole e la decadenza della banca ex art. 1957 c.c. I fideiussori proponevano ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, richiamando le Sezioni Unite n. 41994 del 2021, ha ribadito che i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle sono colpiti da nullità parziale con riferimento alle sole clausole che riproducono lo schema dell’intesa vietata. Ha inoltre precisato che, in base all’art. 1419 c.c., l’estensione della nullità all’intero contratto costituisce un’eccezione al principio di conservazione del negozio, con la conseguenza che grava su chi invoca la caducazione totale l’onere di provare che il contratto non sarebbe stato concluso senza la parte nulla.

Quanto alla dedotta violazione della normativa antitrust, la Corte ha enunciato i requisiti che il fideiussore deve dimostrare: l’esistenza del provvedimento della Banca d’Italia, la natura di fideiussione omnibus del contratto, l’epoca di stipulazione, la compresenza delle clausole sanzionate e la loro esatta corrispondenza con il modello ABI. Nel caso di specie, i ricorrenti non avevano assolto a tale onere, non avendo prodotto il provvedimento né dedotto prove sulla conformità del contratto allo schema vietato.

Il motivo concernente la decadenza ex art. 1957 c.c. è stato dichiarato inammissibile, poiché la censura involgeva la motivazione in diritto, non l’accertamento dei fatti. La Corte ha infine confermato che la clausola di pagamento “a semplice richiesta” è idonea a evitare la decadenza dalla garanzia, prescindendo dalla proposizione di un’azione giudiziaria. Il ricorso è stato rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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