Correzione d’ufficio degli errori materiali della sentenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 4213 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione degli errori materiali può essere attivato anche d’ufficio dal giudice che ha emesso il provvedimento, senza necessità di una specifica istanza di parte. Il relativo contraddittorio risulta regolarmente instaurato quando il procedimento sia stato notificato alle parti costituite del giudizio di legittimità. Sono correggibili gli errori che, pur essendo meramente materiali, incidono sulla corretta identificazione della data dell’udienza pubblica di trattazione, sull’effettiva composizione del Collegio giudicante e sulla completezza dell’epigrafe, ivi inclusa l’omessa indicazione di una delle parti del giudizio. La correzione non richiede una nuova deliberazione nel merito della controversia, ma si limita a ripristinare la conformità del testo alla realtà processuale, come emergente dal fascicolo telematico.
Il Fatto
La società proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui era stato rigettato il suo ricorso. All’esito di quel giudizio, la Corte emetteva la sentenza n. 15605/2025, pubblicata l’11 giugno 2025. In tale provvedimento, tuttavia, venivano riscontrati taluni errori di natura materiale. In particolare, la data dell’udienza pubblica in cui la causa era stata assunta in decisione risultava indicata come 7 maggio 2025, mentre la trattazione era in realtà avvenuta il 5 giugno 2025. Inoltre, tra i componenti del Collegio era stato erroneamente indicato un magistrato diverso da quello che aveva effettivamente partecipato alla decisione.
Da ultimo, nell’epigrafe della sentenza risultava omessa l’indicazione di una società, regolarmente evocata in giudizio ma rimasta intimata. La Corte disponeva pertanto d’ufficio l’apertura del procedimento di correzione.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente rileva la regolare instaurazione del contraddittorio, condizione necessaria per procedere alla correzione. Sul punto, l’ordinanza sottolinea come il procedimento correttivo, ancorché attivato d’ufficio, debba comunque svolgersi nelle forme previste dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., con la conseguente necessità di assicurare il contraddittorio tra le parti. Nel caso di specie, il ricorso risultava notificato alla società controricorrente e all’intimata.
Nel merito, la Corte qualifica gli errori riscontrati come errori materiali, in quanto afferenti a mere difformità tra il testo del provvedimento e la realtà processuale documentata nel fascicolo telematico. Sotto il primo profilo, la data dell’udienza pubblica indicata in sentenza non corrispondeva a quella effettiva della trattazione. Sotto il secondo profilo, l’indicazione di un magistrato quale componente del Collegio era palesemente errata. Sotto il terzo profilo, l’omessa indicazione di una parte in epigrafe costituiva una mera dimenticanza.
Tali elementi, in quanto inequivocabilmente riscontrabili dagli atti del fascicolo d’ufficio, non implicavano alcuna nuova valutazione di merito o alcuna attività di interpretazione della volontà del giudice. Essi integravano, pertanto, i presupposti per l’esercizio del potere di correzione. La Corte dispone quindi le specifiche correzioni puntuali, indicando analiticamente i punti del testo da modificare.
Da ultimo, l’ordinanza dispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti previsti dall’art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c., funzionali a rendere conoscibile il provvedimento correttivo. La decisione in esame non incide sul contenuto dispositivo della sentenza corretta, ma ne ripristina la correttezza formale, senza alcuna influenza sul giudicato formatosi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.