Correzione dell’errore materiale nel dispositivo sulle spese di lite (Cass. civ. Sez. V n. 26032 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 288, secondo comma, cod. proc. civ. è ammessa ogniqualvolta il dispositivo del provvedimento contenga un’inesattezza che il contesto della motivazione rende riconoscibile e che sia emendabile senza alcuna nuova valutazione di merito. Il giudizio di correzione non costituisce un mezzo di impugnazione e non può condurre a una modifica sostanziale della decisione. L’inversione delle parti beneficiaria e gravata della condanna alle spese è un errore emendabile quando la motivazione individua con chiarezza la parte effettivamente soccombente. In tal caso la correzione è dovuta anche d’ufficio, su iniziativa del Presidente della Sezione.
Il Fatto
Con l’ordinanza n. 30184 del 16.11.2025 la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di una società contribuente, condannando quest’ultima al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione finanziaria. Il dispositivo conteneva però un’evidente contraddizione rispetto alla motivazione.
Con decreto presidenziale del 13.01.2026 il Presidente della Sezione Tributaria ha rilevato la possibile esistenza di un errore materiale e ha disposto la fissazione dell’udienza camerale per la relativa correzione. Le parti non hanno depositato memorie.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’esame del tenore complessivo dell’ordinanza da correggere. Dal testo emerge con chiarezza che i motivi di ricorso erano stati dichiarati inammissibili e che, in coerenza, si era affermato che la ricorrente andava condannata al pagamento delle spese in favore della controricorrente. Il dispositivo conteneva invece l’indicazione opposta.
Secondo la Corte l’inversione delle parti beneficiaria e gravata della condanna è frutto di mero errore materiale, non di un diverso convincimento del collegio. L’argomento è tratto dalla natura delle spese liquidate: si tratta di spese forfettarie, spese vive e accessori di legge, e non delle sole spese prenotate a debito, che sarebbero state la voce normale in caso di condanna a beneficio della difesa erariale.
Il percorso argomentativo è quindi di tipo testuale e sistematico: la contraddizione emerge dal raffronto tra motivazione e dispositivo, senza necessità di accertamenti ulteriori. La Corte non rivisita la decisione sull’inammissibilità, ma si limita a ripristinare la coerenza interna del provvedimento.
Il dispositivo dell’ordinanza va dunque corretto nel senso che la condanna alle spese, liquidate in euro 15.000,00 oltre accessori, deve intendersi pronunciata a carico della ricorrente e in favore della controricorrente. La Corte provvede d’ufficio e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, richiamando l’art. 288, secondo comma, ultimo inciso, cod. proc. civ. e l’art. 196 quinquies, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.