Liquidazione delle spese di lite sotto i minimi tariffari: obbligo di motivazione e vincolo di decoro professionale (Cass. civ. Sez. 2 n. 4590 del 01.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del D.M. n. 55/2014, art. 4, comma 1, il giudice può discostarsi dai minimi o dai massimi tariffari solo a condizione che ne dia apposita e specifica motivazione. Tale potere di deroga trova un limite invalicabile nel disposto di cui all’art. 2233, secondo comma, cod. civ., che preclude la liquidazione di somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione forense. La liquidazione del compenso professionale in misura globalmente inferiore ai minimi tariffari, in assenza di una motivazione che giustifichi lo scostamento, integra un vizio di violazione di legge censurabile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché un difetto motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il Condominio conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno la società costruttrice e altri soggetti, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per la rovina e il dissesto del parcheggio condominiale. Il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti di tutti i convenuti, ad eccezione della società costruttrice, che risultava vittoriosa.
La società, però, impugnava la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese di lite, lamentando la sproporzione tra l’importo liquidato al Condominio (euro 12.000,00) e quello riconosciuto in suo favore (euro 4.000,00). La Corte d’Appello di Ancona respingeva l’appello ritenendo la liquidazione congrua e in linea con i minimi tariffari. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, in ragione della loro connessione. Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione o falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, e 91 cod. proc. civ., oltre che degli artt. 36 Cost. e 2233 cod. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto corretta una liquidazione globale delle spese di lite, omettendo di indicare gli importi per ciascuna fase del giudizio. Con il secondo motivo si lamentava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 cod. proc. civ., avendo la Corte d’Appello confermato una liquidazione inferiore ai minimi tariffari senza motivare lo scostamento.
La Corte ha richiamato il principio già affermato in precedenti pronunce, secondo cui il giudice può discostarsi dai minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014, ma deve fornire una motivazione specifica che giustifichi la deroga. Tale potere, inoltre, incontra il limite posto dall’art. 2233, secondo comma, cod. civ., che impedisce di liquidare compensi di natura meramente simbolica, lesivi del decoro professionale.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che, considerando lo scaglione di valore della causa (da euro 52.001 a euro 260.000) e lo svolgimento dell’attività difensiva in tutte le fasi del giudizio, la liquidazione di euro 4.000,00 risultava porsi immotivatamente al di sotto dei minimi previsti dal D.M. n. 55/2014. Ha pertanto ritenuto errata la decisione della Corte d’Appello che aveva qualificato tale importo come conforme ai minimi tariffari.
Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2233 c.c. – Compenso
- Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso