La prova delle situazioni oggettive per superare la presunzione di non operatività va valutata in termini economici (Cass. civ. Sez. 5 n. 7567 del 29.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di società di comodo, la presunzione relativa di non operatività di cui all’art. 30 l. n. 724/1994 è superabile dal contribuente soltanto mediante la prova dell’esistenza di situazioni oggettive e di carattere straordinario, da valutarsi non in termini assoluti ma economici, ossia inerenti alle effettive condizioni di mercato. Tali situazioni devono essere idonee a dimostrare l’erroneità dell’esito quantitativo del test di operatività, ovvero la sussistenza di un’attività imprenditoriale effettiva, caratterizzata dalla prospettiva del lucro obiettivo e della continuità aziendale. L’acquisto di una struttura alberghiera, il canone di locazione e gli investimenti sostenuti non integrano, di per sé, la prova richiesta se il giudice non evidenzia il nesso con le oggettive situazioni di mercato che hanno impedito il raggiungimento della soglia di ricavi.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava alla società avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2008 e 2009, emessi in applicazione dell’art. 30 l. n. 724/1994, avendo verificato che la società risultava costantemente in perdita nel triennio e che il cd. test di operatività aveva esito negativo. Su tale presupposto, l’Ufficio procedeva in rettifica anche nei confronti dei soci, per trasparenza, ai sensi dell’art. 5 TUIR. La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi riuniti di società e soci, e la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo, sulla base di prove documentali, che la società fosse operativa.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un unico motivo; i contribuenti resistevano con controricorso e formulavano istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018. Nel corso del giudizio, l’Avvocatura dello Stato depositava istanza di parziale cessazione della materia del contendere, rappresentando la regolarità della definizione per gli avvisi di accertamento, ma non per l’atto di contestazione relativo alle sanzioni.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata relativamente agli avvisi di accertamento notificati a società e soci, con spese a carico di chi le ha anticipate. Il giudizio è invece proseguito con esclusivo riferimento all’atto di contestazione delle sanzioni ex art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, per il quale non era stata presentata alcuna domanda di definizione. La mancata presentazione dell’istanza, ha precisato il Collegio, preclude ogni valutazione in ordine all’eventuale collegamento tra sanzioni e tributi definiti, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 6 d.l. n. 119/2018.

Nel merito, la Corte ha accolto il motivo di ricorso dell’Agenzia, ravvisando la violazione degli artt. 30 l. n. 724/1994 e 2697 cod. civ. Richiamando il principio consolidato secondo cui il contribuente deve dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive e indipendenti dalla propria volontà che abbiano reso impossibile l’esercizio dell’attività d’impresa, il Collegio ha sottolineato come tali situazioni vadano valutate non in senso assoluto ma con riguardo alle effettive condizioni di mercato.

La sentenza impugnata è stata censurata sotto un duplice profilo: da un lato, la CTR aveva addossato all’Amministrazione finanziaria un onere probatorio ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge; dall’altro, aveva attribuito decisiva rilevanza all’acquisto della struttura alberghiera, al canone di affitto e agli investimenti sostenuti, senza evidenziare in che modo tali elementi corroborassero la sussistenza delle situazioni oggettive straordinarie la cui prova grava sul contribuente. La mera dimostrazione di investimenti o di un’attività comunque svolta, ha precisato la Corte, non è sufficiente a superare la presunzione se manca la prova che circostanze di mercato abbiano impedito il raggiungimento dei ricavi presunti.

In conclusione, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla residua materia del contendere, demandando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, un nuovo esame alla luce dei principi enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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