Estinzione del processo per rinunzia al ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7808 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinunzia al ricorso per cassazione, sottoscritta dalla parte personalmente e depositata prima dell’adunanza camerale, determina l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., senza necessità di ulteriori attività processuali, una volta che la parte intimata sia rimasta contumace. In tal caso, non vi è luogo a pronuncia sulle spese, ove la parte intimata non abbia svolto attività difensiva.
Il Fatto
La Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda del lavoratore nei confronti dell’INPS, accertando l’inesistenza del diritto dell’ente previdenziale di procedere alla ripetizione di una somma versata a titolo di indennità di disoccupazione per un determinato periodo.
Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’INPS restava intimato. Successivamente, la parte privata depositava rinunzia al ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’atto di rinunzia depositato dalla parte ricorrente prima della data fissata per l’adunanza camerale. Ha rilevato che la rinunzia, sottoscritta dalla parte personalmente, è sufficiente a determinare l’estinzione del processo, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., non essendo necessaria alcuna ulteriore attività processuale.
La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo, senza pronuncia sulle spese, in considerazione della mancata costituzione dell’ente previdenziale, rimasto intimato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.