Il giudice deve liquidare equitativamente l’indennizzo da ingiustificato arricchimento anche d’ufficio (Cass. civ. Sez. 3 n. 9249 del 12.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato accoglimento di una domanda subordinata di indennizzo ex art. 2041 c.c., pur in presenza di un accertato arricchimento di una parte per aver usufruito di servizi senza corrispettivo, non può risolversi in una pronuncia di non liquet. La norma di cui all’art. 1226 c.c. ha carattere generale e attribuisce al giudice il potere-dovere di liquidare equitativamente la somma dovuta, anche d’ufficio, ove i presupposti dell’azione siano stati accertati ma risulti incerto il quantum. Tale potere presuppone l’impossibilità o rilevante difficoltà di quantificazione, che deve essere oggettiva e non dipendere dall’inerzia della parte onerata. La violazione di tale regola configura un error in iudicando, censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Il Fatto

La società, già affidataria della gestione del servizio idrico integrato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della società subentrante per il pagamento del corrispettivo per l’attività di depurazione svolta dopo la cessazione della convenzione. Il giudice di primo grado revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda subordinata di indennizzo ex art. 2041 c.c., per carenza di prova della diminuzione patrimoniale. La Corte d’Appello respingeva l’appello, dichiarando altresì inammissibile il motivo relativo all’ingiustificato arricchimento per carenza di specificità.

La società affidataria ricorreva per cassazione, censurando tra l’altro la mancata liquidazione equitativa dell’indennizzo per il servizio svolto, nonostante l’avvenuto accertamento dell’arricchimento della controparte.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi quattro motivi di ricorso, dichiarandoli inammissibili. Quanto ai primi tre, incentrati sull’esistenza di un valido titolo contrattuale e sul riconoscimento del debito tramite una mail, la Corte ha rilevato che le censure non attingevano la ratio decidendi e si fondavano su atti e documenti di merito di cui non era stato riportato il contenuto, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Il quarto motivo, relativo alla produzione tardiva del Protocollo d’Intesa, è stato ritenuto inammissibile, poiché l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. attiene esclusivamente all’omesso esame di un fatto storico e non consente di censurare la valutazione giuridica del giudice di merito.

Il quinto motivo è stato invece accolto. La Corte ha ricordato che l’art. 1226 c.c., avendo carattere generale, determina il potere-dovere del giudice di liquidare equitativamente la somma richiesta, anche d’ufficio, quando i presupposti per la sua sussistenza siano stati accertati ma il quantum sia rimasto incerto. Tale potere presuppone un’impossibilità oggettiva di quantificazione, non già una mera difficoltà imputabile all’inerzia della parte onerata.

Nella specie, i giudici di merito avevano accertato l’arricchimento della società subentrante, che aveva usufruito per anni dei servizi senza versare alcun corrispettivo, ma avevano negato la liquidazione dell’indennizzo ritenendo che la società istante non avesse provato l’ammontare dell’impoverimento. Così facendo, avevano omesso di esercitare i poteri officiosi ed equitativi previsti dall’art. 1226 c.c., negando in radice la possibilità di una pronuncia di accoglimento parziale della domanda.

La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame facendo applicazione del principio sopra indicato.

Nota della Redazione

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