Accesso all’esposto che ha attivato la vigilanza: interesse qualificato del destinatario (TAR Sicilia n. 2894 del 26.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che subisce un procedimento di controllo o ispettivo è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza integrale dei documenti utilizzati dall’amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le denunce che hanno determinato l’attivazione di quel potere. A fronte della richiesta di accesso, il diritto alla riservatezza degli autori della segnalazione non può essere esteso fino a configurare un diritto all’anonimato di chi rende dichiarazioni a carico di terzi, salva la dimostrazione, da fornire nel procedimento, di una specifica esigenza di tutela. La mera qualificazione di un esposto come notitia criminis non giustifica il diniego: l’amministrazione deve verificare con adeguata istruttoria se e in quale misura la documentazione sia assoggettata a un regime legale di segretezza e darne conto nella motivazione. L’opposizione del controinteressato non è vincolante e impone all’amministrazione un’autonoma valutazione comparativa degli interessi, con esplicitazione delle ragioni di prevalenza della riservatezza.

Il Fatto

Una cooperativa edilizia, proprietaria di un complesso immobiliare, è destinataria di un’ordinanza di rimessione in pristino adottata dall’Autorità di Bacino a seguito di un esposto presentato dall’ex presidente dell’ente, con successive integrazioni e note trasmesse anche dalla moglie. La società riferisce di aver eseguito il ripristino e di non essere parte di alcun procedimento sanzionatorio pendente.

Nel contesto di una forte conflittualità tra le parti, la cooperativa ha chiesto all’amministrazione l’ostensione dell’esposto e della documentazione correlata, motivando con la pendenza di plurime vicende amministrative e giudiziarie sul compendio. Dopo l’opposizione dei controinteressati, l’Autorità ha respinto l’istanza richiamando la presenza di dati giudiziari di terzi e il possibile pregiudizio a procedimenti penali in corso; il successivo riesame ha confermato il diniego, qualificando la richiesta come esplorativa. La società ha proposto ricorso per l’esercizio del diritto di accesso e per l’annullamento dei due provvedimenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la fattispecie sul piano dell’art. 22 della legge n. 241/1990, richiedendo un interesse effettivo e tangibile, serio e non emulativo. Nel contempo richiama l’art. 24, comma 7, secondo cui l’accesso deve comunque essere garantito quando la conoscenza del documento è necessaria per curare o difendere interessi giuridici, con il limite della stretta indispensabilità per i dati sensibili o giudiziari.

Sul piano del nesso strumentale, il TAR richiama l’Adunanza plenaria n. 4 del 2021, che impone un rigoroso vaglio di strumentalità necessaria, e la giurisprudenza amministrativa che esclude domande generiche o meramente esplorative. Il Collegio precisa che non occorre dimostrare in anticipo la fondatezza dell’azione futura.

Nel merito, il Tribunale aderisce all’insegnamento del Cons. Stato n. 3828 del 2025: l’esposto, una volta acquisito dall’amministrazione, assume rilievo procedimentale e il denunciante perde il controllo sulla propria segnalazione. Il diritto all’anonimato non trova riconoscimento nell’ordinamento, salva la prova di una particolare esigenza di riservatezza, che nel caso difetta. La circostanza che un’indagine penale sia in corso non rende di per sé non ostensibili tutti gli atti connessi: solo quelli sottoposti a sequestro o coperti da segreto restano sottratti, e l’art. 329 cod. proc. pen. copre unicamente gli atti di indagine del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, non quelli amministrativi di vigilanza.

Quanto alle eccezioni in rito, il Collegio ritiene oscura e inconferente quella sull’oggetto della domanda, disattende quella sul disallineamento tra istanza e petitum, e accoglie invece quella relativa alla nota di opposizione dei controinteressati, estranea all’istanza e mai sottoposta al bilanciamento dell’autorità.

Il Tribunale richiama la propria precedente sentenza n. 2552/2026, resa su causa identica con diversa amministrazione destinataria, e ne conferma le statuizioni: la qualificazione dell’esposto come notitia criminis esige una verifica istruttoria sulla segretezza, non essendo sufficiente il richiamo a ipotetici procedimenti non individuati. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dei due dinieghi e ordine di rilascio entro sessanta giorni, temperato dall’oscuramento degli atti non pertinenti e dalla verifica della segretezza imposta dall’autorità penale, allo stato non sussistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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