Arricchimento senza causa sussidiario e riqualificazione jura novit curia (Cass. civ. Sez. III n. 14186 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di arricchimento senza causa, la regola di sussidiarietà posta dall’art. 2042 cod. civ. preclude l’esperibilità dell’azione di indebito arricchimento quando il danneggiato possa avvalersi di una diversa azione tipica fondata sul contratto, sulla legge o su clausole generali, allorché il relativo titolo giustificativo esista ab origine. La domanda di arricchimento resta invece proponibile se la diversa azione si riveli carente fin dall’origine del titolo, mentre è preclusa quando il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza, dalla carenza di prova del pregiudizio, dalla nullità del titolo contrattuale per illiceità o contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico, ovvero dalla mancata prova del danno da inadempimento. Il giudice non può supplire alla scelta dell’azione mediante il principio jura novit curia, che attiene alla qualificazione giuridica dei fatti e non alla individuazione del rimedio esperibile. Ne consegue che, accertata l’esistenza di un rapporto obbligatorio e la conseguente esperibilità della ripetizione dell’indebito ex artt. 2033 ss. cod. civ., la domanda di arricchimento senza causa è inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente conveniva in giudizio la controricorrente davanti al Tribunale per far accertare un arricchimento senza causa, asseritamente realizzatosi mediante l’incasso di assegni emessi dalla propria madre, nel frattempo deceduta. La convenuta si costituiva e chiamava in causa un terzo, prospettando che questi le aveva ceduto le somme in precedenza percepite quale corrispettivo di prestazioni professionali rese in favore della defunta.

Il Tribunale rigettava la domanda, rilevando che nel caso di specie era configurabile l’azione tipica di ripetizione dell’indebito e che, dunque, l’azione di indebito arricchimento, stante la sua natura sussidiaria ex art. 2042 cod. civ., era inammissibile. La Corte d’Appello confermava integralmente la decisione. La soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, censurando la violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. sotto il profilo del principio jura novit curia.

La Motivazione della Corte

La ricorrente sosteneva che, essendo i fatti di causa pacifici e non contestati, il giudice di merito avrebbe potuto procedere alla loro riqualificazione giuridica, passando dalla domanda ex art. 2041 cod. civ. a quella ex art. 2033 cod. civ. in forza del principio jura novit curia. La Corte ritiene il motivo infondato.

Il Collegio richiama il recente arresto delle Sezioni Unite n. 33954 del 2023, secondo cui, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà dell’art. 2042 cod. civ., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, sulla legge o su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. La domanda resta invece preclusa quando il rigetto dell’azione alternativa derivi da prescrizione o decadenza, da carenza di prova del pregiudizio, da nullità del titolo contrattuale per illiceità, ovvero dalla mancata prova del danno da inadempimento.

La Corte esamina quindi la sentenza impugnata e ne condivide l’iter argomentativo. I giudici di appello avevano anzitutto escluso che i fatti fossero pacifici: secondo la ricorrente non esisteva alcun titolo in forza del quale la controricorrente avrebbe dovuto percepire somme dalla defunta, mentre i resistenti invocavano l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti.

La sentenza aveva poi rilevato che l’esborso patrimoniale era avvenuto, come provato dalle matrici degli assegni, “a saldo posizioni legali”. Ne era derivata la conclusione che la ricorrente avrebbe dovuto esperire l’azione di restituzione dell’indebito oggettivo o soggettivo, che presuppone la sussistenza di un rapporto, ancorché nullo, e non quella di arricchimento senza causa, che tale rapporto non presuppone. La Corte conferma così l’applicazione del principio di sussidiarietà ex art. 2042 cod. civ. e l’inammissibilità dell’azione proposta.

Il Collegio precisa infine che il riferimento della sentenza di appello a un rapporto “ancorché nullo” è ultroneo e sovrabbondante rispetto al corretto percorso logico seguito. La motivazione va pertanto emendata ai sensi e per gli effetti dell’art. 384 cod. proc. civ., senza che ciò incida sull’esito del giudizio. Il ricorso è rigettato e le spese di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

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