Errore di fatto e rivalutazione nel ricorso straordinario (Cass. pen. Sez. 3 n. 112 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto deducibile con il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà. Rimangono estranei all’area dell’errore di fatto, e sono quindi inoppugnabili, gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione. L’errore deve tradursi nell’erronea supposizione di un fatto realmente influente sull’esito del processo: è irrilevante se i motivi di ricorso risultino infondati o inconferenti rispetto al tema di indagine. È inammissibile la richiesta di revisione intesa a far valere l’estinzione per prescrizione del reato maturata durante il giudizio ma non rilevata d’ufficio né dedotta dalla parte.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in via definitiva per il reato di cui all’art. 609-quater, comma 1, n. 1, cod. pen., aveva proposto istanza di revisione dinanzi alla Corte di appello, deducendo la sopravvenienza di una prova nuova — la certificazione della prima comunione della persona offesa — che avrebbe consentito di datare l’epoca di commissione dei fatti entro un termine tale da far ritenere maturata la prescrizione. La Corte di appello aveva dichiarato l’inammissibilità dell’istanza e la Corte di cassazione, con sentenza del 05/11/2024, aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso tale ordinanza. Avverso quest’ultima pronuncia il condannato proponeva ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen., lamentando che la Corte di legittimità aveva erroneamente “sganciato” la valutazione della nuova certificazione da ogni altra evenienza processuale, così incorrendo in un vizio che avrebbe influito in modo decisivo sul processo formativo della volontà.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione ha premesso che il rimedio dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è volto a porre riparo alla patologia dello “sviamento” del giudizio, ovvero all’ipotesi in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, in entrambi i casi desumibile ictu oculi, nonché all’omesso esame di uno specifico motivo di ricorso per una vera e propria svista materiale.
La Corte ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità — ivi incluse le Sezioni Unite — secondo cui l’errore di fatto consiste in un errore percettivo causato da una svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, mentre, ove la causa non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto bensì un errore di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio. Coerentemente, il ricorso non è ammesso neanche quando venga dedotto un erroneo vaglio delibativo di aspetti del compendio storico-fattuale.
Nel caso di specie, ha osservato la Corte, il ricorrente non ha dedotto una svista percettiva ma ha censurato il percorso valutativo compiuto nella sentenza impugnata. Il provvedimento aveva infatti evidenziato come la Corte di appello avesse correttamente operato il vaglio preliminare richiesto per il giudizio di revisione, rilevando che in nessun passaggio delle sentenze di merito si affermava che il minore fosse diventato chierichetto subito dopo la prima comunione, con la conseguente irrilevanza della certificazione prodotta ai fini della retrodatazione del reato. Tale valutazione, proprio perché di natura fattuale e rivalutativa, finalizzata a una diversa ricostruzione del fatto storico, sfugge ai profili di censura coltivabili in sede di rimedio straordinario.
La Corte ha infine rilevato che il profilo della prescrizione era già stato esaminato nella precedente sentenza n. 33678 del 07/06/2023, che aveva richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite in tema di inammissibilità del ricorso e preclusione della rilevabilità d’ufficio della prescrizione maturata in epoca anteriore alla sentenza di appello ma non eccepita. Il ricorrente non ha chiarito per quali ragioni la prescrizione non fosse stata eccepita nei giudizi di merito né nel ricorso per cassazione, richiamandosi il principio per cui la revisione non ha la funzione di “rimettere in termini” la parte rispetto al contenuto delle difese svolte nel giudizio conclusosi con l’accertamento che si chiede di modificare. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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