Traffico illecito di rifiuti: elusione tracciabilità integra gestione abusiva (Cass. pen. Sez. 3 n. 15085 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attività di gestione di rifiuti è abusiva, ai sensi dell’art. 452-quaterdecies cod. pen., non solo quando è svolta in assenza di titolo autorizzativo, ma anche quando, pur in presenza di un titolo, è attuata in concreta e sistematica violazione di legge, di prescrizioni o dei limiti dell’autorizzazione. Costituiscono indicatori tipici di tale abusività la falsificazione dei codici CER, la violazione degli obblighi di tracciabilità, la mancanza o l’alterazione dei formulari e dei registri e le commistioni non consentite, trattandosi di presidi sostanziali di tutela, non di mere formalità. Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è un reato di pericolo presunto, per la cui integrazione non occorre un danno ambientale concreto, essendo sufficiente l’idoneità ex ante della condotta a mettere in pericolo il bene ambiente, anche quando i rifiuti giungano a impianti di smaltimento autorizzati. Per la consumazione del reato non è necessaria una pluralità di reati-fine, ma è sufficiente la gestione organizzata di ingenti quantitativi di rifiuti, caratterizzata dalla ripetizione di operazioni e dall’allestimento di mezzi e attività continuative.
Il Fatto
La Corte d’appello di Genova, riformando parzialmente la sentenza assolutoria di primo grado, ha dichiarato la penale responsabilità di diversi imputati, tra cui alcuni dipendenti e dirigenti di una società municipalizzata di igiene urbana e soggetti legati a una cooperativa e a una società operanti nel settore dello smaltimento, in relazione al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. (all’epoca art. 260 d.lgs. n. 152/2006). Il capo d’imputazione contestava un disegno criminoso volto a eludere i sistemi di tracciabilità mediante l’attribuzione di codici CER non veritieri, la falsificazione dei formulari e la miscelazione di rifiuti, al fine di consentire lo smaltimento a titolo gratuito di scarti non ammessi e di trarre indebiti vantaggi economici.
Il Tribunale aveva invece assolto gli imputati, ritenendo che le condotte integrassero mere irregolarità formali prive di offensività, in quanto i rifiuti erano comunque giunti a destinazione in impianti autorizzati. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, deducendo plurimi motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi, ritenendo infondate le censure difensive. In primo luogo, ha escluso la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, osservando che la condanna per il capo I si fondava su condotte – quali le falsificazioni dei codici e l’ostacolo alla tracciabilità – specificamente contestate e richiamate per relationem dal capo d’imputazione. La Corte ha inoltre precisato che il giudice d’appello può valorizzare fatti storici già scrutinati in relazione ad altri capi come segmenti del più ampio traffico organizzato, senza che ciò configuri una violazione dei limiti devolutivi o un’illegittima reformatio in peius.
Quanto al nucleo centrale della contestazione, la Corte ha condiviso l’impostazione della sentenza impugnata, ribadendo che l’avverbio “abusivamente” deve essere interpretato in senso estensivo: la gestione è abusiva non solo in assenza di titolo, ma anche quando l’attività autorizzata è svolta in violazione delle prescrizioni legislative o amministrative che ne disciplinano l’esercizio. In tale prospettiva, la falsificazione dei codici CER e l’alterazione dei sistemi di identificazione e tracciabilità non rappresentano mere irregolarità formali, ma costituiscono gli strumenti tipici di una gestione abusiva idonea a compromettere i controlli e a porre in pericolo il bene ambiente, la cui tutela si fonda anche su obblighi di derivazione eurounitaria.
Con specifico riferimento alla natura del reato, la Corte ne ha ribadito la qualificazione come reato di pericolo presunto, per il quale l’offensività non dipende dall’accertamento postumo di un danno ambientale, ma dall’idoneità ex ante della condotta a mettere in pericolo il bene giuridico protetto. Ha quindi respinto la tesi difensiva secondo cui l’avvenuto conferimento dei rifiuti in impianti autorizzati escluderebbe la punibilità, affermando che l’offesa risiede nella stessa elusione dei presidi di legalità del ciclo di gestione, che impedisce di verificare provenienza, natura e destinazione dei rifiuti.
In ordine alla prova del dolo specifico, la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a un accertamento di tipo indiziario, fondato sulla sistematicità delle prassi illecite, sul ruolo rivestito da ciascun imputato all’interno dell’organizzazione e sulla finalizzazione economica delle condotte, anche sotto forma di risparmio di spesa. Ha infine escluso qualsivoglia profilo di abolitio criminis in relazione all’abrogazione del divieto di smaltimento in discarica di rifiuti ad alto potere calorifico, osservando che la singola regola tecnica abrogata rilevava solo come modalità strumentale di un più ampio disegno criminoso, la cui offensività prescinde dalla vigenza di quel divieto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.