Riqualificazione in bancarotta per dissimulazione e correlazione tra accusa e sentenza (Cass. pen. Sez. 5 n. 14939 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la condotta di chi, mediante un accordo simulatorio, crea l’apparenza della fuoriuscita di un bene dal patrimonio della società poi fallita, sottraendolo alla garanzia dei creditori. La riqualificazione giuridica del fatto, all’esito del giudizio di appello, da bancarotta per distrazione a bancarotta per dissimulazione, non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all’art. 521 cod. proc. pen., qualora il fatto storico contestato sia rimasto immutato e la nuova definizione fosse prevedibile per l’imputato. Per la sussistenza del dolo è sufficiente la consapevolezza dell’idoneità delle operazioni compiute sul patrimonio sociale a cagionare un danno ai creditori, non essendo necessaria l’intenzione di causarlo.
Il Fatto
La Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, ha riqualificato il fatto ascritto all’imputato, amministratore unico di una società poi fallita, da bancarotta fraudolenta distrattiva a bancarotta fraudolenta per dissimulazione. La contestazione riguardava la cessione del diritto di riscatto di un immobile concesso in leasing, stipulata a favore di altra società anch’essa amministrata dall’imputato, in un momento di prossimità al fallimento. Il contratto di cessione era stato dichiarato simulato con sentenza del Tribunale civile, la cui definitività era stata invocata dallo stesso appellante come novum.
Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e vizi di motivazione in punto di elemento soggettivo e di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. In primo luogo, ha chiarito che la sentenza civile definitiva, acquisita ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., è liberamente valutabile dal giudice penale, ai sensi degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., senza alcun automatismo, ma all’esito di un autonomo apprezzamento. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione di tale principio.
Quanto alla qualificazione giuridica, la Suprema Corte ha escluso la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., richiamando il principio per cui non sussiste correlazione lesa quando il giudice condanni per una delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice, purché la contestazione contenga la descrizione del comportamento addebitato. Le Sezioni Unite (n. 36551 del 2010, Carelli; n. 31617 del 2015, Lucci) hanno precisato che la riqualificazione non viola il diritto di difesa se la nuova definizione è nota o prevedibile e non assume i caratteri dell’atto a sorpresa.
La Cassazione ha inoltre superato le obiezioni relative alla configurabilità della distrazione, osservando che la condotta dissimulatoria non richiede, a differenza della bancarotta da reato societario, che il comportamento sia stato causa del dissesto. Per la punibilità è sufficiente la consapevolezza della sottrazione dei beni alla garanzia della massa creditoria.
Infine, i giudici di legittimità hanno ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello in ordine all’elemento soggettivo, avendo questa individuato concreti indici di fraudolenza, e legittimo il diniego delle attenuanti generiche, fondato su una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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