Pignoramento presso terzi: l’ABF non può sindacare l’esecuzione della banca (ABF Collegio di Milano n. 4802 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non rientra nella competenza dell’ABF il sindacato sulle modalità con cui l’intermediario, nella veste di terzo pignorato, dà esecuzione a un pignoramento presso terzi. Le questioni relative ai limiti di pignorabilità delle somme, alla quantificazione del vincolo e alla legittimità degli atti compiuti nel processo esecutivo sono devolute in via esclusiva al giudice dell’esecuzione. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, anche per la domanda risarcitoria, che di quell’accertamento costituisce pretesa accessoria e consequenziale.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di un conto corrente presso l’intermediario resistente e trae dall’assegno pensionistico la sola fonte di reddito. Il 30 maggio 2025 viene notificato all’intermediario un atto di pignoramento presso terzi, azionato per un credito fiscale ai sensi dell’art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 per complessivi € 11.884,62.
La ricorrente contesta il blocco integrale delle somme giacenti sul conto e il successivo trasferimento di € 2.779,00 al creditore pignorante. Assume la violazione dell’art. 545 c.p.c., perché la quota pignorabile della pensione di vecchiaia non supererebbe € 16,10 mensili e le altre poste pensionistiche, di invalidità civile e reversibilità, sarebbero impignorabili. Chiede quindi la restituzione di € 2.762,90 e il risarcimento del danno per € 6.000,00.
La motivazione del Collegio
L’intermediario eccepisce in via pregiudiziale l’incompetenza per materia dell’Arbitro, sostenendo che le controversie sul procedimento esecutivo spettino al giudice dell’esecuzione. Nel merito afferma di aver operato secondo l’art. 72-ter, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973, detraendo l’ultimo accredito di pensione, e di non essere tenuto a valutare le singole poste dell’emolumento pensionistico.
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione. Richiama la Sezione I, paragrafo 4, delle Disposizioni della Banca d’Italia, secondo cui non possono proporsi ricorsi su controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria; la nota (3) alla stessa disposizione precisa che tra queste rientrano i procedimenti di esecuzione forzata e di ingiunzione.
La controversia, come delineata dalla ricorrente, investe la legittimità della condotta del terzo pignorato nell’esecuzione dell’ordine ricevuto. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato e unanime dei Collegi territoriali dell’ABF: l’Arbitro non può sindacare la corretta applicazione dei limiti di pignorabilità, la quantificazione delle somme da vincolare e, più in generale, la legittimità degli atti del terzo pignorato. Tali questioni vanno sollevate dinanzi al giudice dell’esecuzione, attraverso i rimedi tipici del codice di procedura civile.
L’intervento dell’Arbitro si sovrapporrebbe alle attribuzioni esclusive dell’autorità giudiziaria in materia esecutiva. Il Collegio esclude poi che la domanda risarcitoria possa radicare la competenza: essa è meramente consequenziale e accessoria rispetto all’accertamento principale, precluso all’Arbitro, e ne segue l’inammissibilità.
Infine, il richiamo contenuto nella risposta al reclamo, con cui l’intermediario aveva indicato la possibilità di adire l’ABF, non ha effetto attributivo della competenza. Si tratta di un’informativa obbligatoria per legge, che non deroga alle norme sulla competenza per materia. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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