Prescrizione decennale buoni fruttiferi postali e irrilevanza mancata consegna foglio informativo (ABF Collegio di Napoli n. 4420 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali il diritto al rimborso del capitale e degli interessi si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dalla data di scadenza del titolo, ai sensi dell’art. 8 DM 19.12.2000. Ai fini della competenza temporale dell’Arbitro non rileva la data di emissione o di scadenza del buono, ma quella in cui l’intermediario ha rifiutato il rimborso. La mancata consegna del foglio informativo al momento dell’acquisto non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, non configurando un fatto impeditivo ai sensi dell’art. 2935 c.c. Il principio opera anche per i titoli emessi prima del DM 19.12.2000, cui va ricondotta la previsione degli obblighi informativi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva sottoscritto in data 08.06.1995 un buono fruttifero postale di valore nominale di £ 1.000.000. Nel corso del rapporto non aveva ricevuto alcuna comunicazione in merito a una prossima scadenza o prescrizione, e sul titolo non compariva alcuna indicazione relativa a durata e scadenza. Dopo l’interlocuzione con l’intermediario a seguito del reclamo, si era rivolto all’Arbitro chiedendo il rimborso, unitamente agli interessi e alla rivalutazione.
L’intermediario, costituitosi, aveva eccepito l’incompetenza temporale e per materia dell’Arbitro e, nel merito, l’intervenuta prescrizione dei buoni, chiedendo il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di incompetenza ratione temporis, secondo cui il ricorso sarebbe irricevibile perché relativo a buoni emessi prima del 2009. Richiamando l’orientamento del Collegio di Coordinamento (n. 4656/2022), il Collegio riafferma che, per la domanda di accertamento dell’esigibilità del diritto di credito, non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso è stato rifiutato dall’intermediario. Nel caso di specie il rimborso era stato negato a seguito del reclamo del 15.01.2026, sicché la competenza temporale non può essere esclusa.
Quanto all’incompetenza per materia, il Collegio la ritiene parimenti infondata, richiamando l’indicazione del Collegio di Coordinamento (n. 5674/2013) secondo cui la disciplina delle Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza si applica, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario, ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter, TUF. Nello stesso senso il Collegio richiama propri precedenti (nn. 1868/2012 e 2454/2012), nonché le decisioni di ABF Roma (nn. 2294/2021 e 1846/2011) e di ABF Milano (nn. 719/2011 e 315/2011).
Nel merito, il buono appartiene alla serie AD, istituita con DM 23.07.1987, che all’art. 2 prevede una durata di sette o undici anni e il pagamento, alla scadenza, di un interesse lordo rispettivamente pari a una o due volte il capitale. Il Collegio applica quindi l’art. 8 DM 19.12.2000, che ha esteso a dieci anni l’originario termine quinquennale, prevedendo che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per capitale e interessi.
Il buono, emesso l’08.06.1995, era scaduto l’08.06.2006 e si era prescritto il 09.06.2016, molto prima del reclamo del 15.01.2026 con cui il ricorrente aveva chiesto il rimborso. Quanto alla contestazione sul mancato adempimento degli obblighi informativi, il Collegio osserva che il Collegio di Coordinamento ha chiarito che la mancata consegna al sottoscrittore del foglio informativo non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione (n. 17814/2019), principio confermato dalla recente n. 11113/2025, secondo cui la mancata consegna del foglio non rientra tra i fatti impeditivi dell’art. 2935 c.c. Il Collegio precisa inoltre che il buono è stato emesso prima del DM 19.12.2000, a cui va ricondotta la previsione di tali obblighi. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.