Buoni fruttiferi postali: prescrizione decennale e irrilevanza della minore età (ABF Collegio di Napoli n. 4552 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza del titolo e, per effetto del DM 19.12.2000, è pari a dieci anni. La minore età del sottoscrittore al momento dell’emissione non integra causa di sospensione della prescrizione. La mancata consegna del foglio informativo all’atto dell’acquisto non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, non rientrando tra i fatti impeditivi previsti dall’art. 2935 c.c. Ai fini della competenza temporale dell’Arbitro rileva la data del rifiuto del rimborso, non quella di emissione o scadenza del titolo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva sottoscritto un buono fruttifero postale nel 1992, di valore nominale pari a un milione di lire. Lamentava di non aver mai ricevuto comunicazioni circa la prossima scadenza o l’eventuale prescrizione del titolo e invocava la sospensione della prescrizione, essendo minorenne al momento dell’emissione. Contestava inoltre l’assenza sul titolo di indicazioni relative a durata e scadenza.
Insoddisfatto dell’esito del reclamo, si rivolgeva all’Arbitro chiedendo il rimborso con interessi e rivalutazione. L’intermediario, costituitosi, eccepiva l’incompetenza temporale e per materia dell’Arbitro e, nel merito, l’intervenuta prescrizione dei buoni, chiedendo il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di incompetenza. Quanto alla competenza temporale, richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento (n. 4656/2022): per la domanda di accertamento dell’esigibilità del credito non rileva la data di emissione o di scadenza del titolo, ma quella in cui il rimborso è stato rifiutato. Poiché il diniego era seguito al reclamo del 09.01.2026, l’eccezione è respinta.
Anche l’incompetenza per materia è infondata. Il Collegio richiama la decisione del Coordinamento n. 5674/2013, secondo cui la disciplina della Banca d’Italia sulla trasparenza del 29.07.2009 si applica, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario, ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter, TUF. Conformi i richiami a precedenti dello stesso Collegio e dei Collegi di Roma e Milano.
Nel merito, il buono appartiene alla serie AD, istituita con DM 23.07.1987, che all’art. 2 prevede una durata di sette o undici anni con corresponsione, alla scadenza, del capitale e di un interesse lordo pari a una o due volte il capitale. Il Collegio applica l’art. 8 del DM 19.12.2000, che ha esteso a dieci anni l’originario termine quinquennale, stabilendo che i diritti dei titolari si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo per capitale e interessi.
Il buono, emesso il 10.06.1992, è scaduto il 10.06.2003 e la prescrizione è maturata, secondo il Collegio, in data 11.06.2013, anteriormente alla proposizione del reclamo. L’età del sottoscrittore, minorenne all’epoca, non costituisce causa di sospensione del termine, in linea con l’orientamento costante dei Collegi territoriali.
Quanto al dedotto inadempimento degli obblighi informativi, il Collegio osserva che esso, pur non accompagnato da domanda risarcitoria, non è fondato. Il Coordinamento ha chiarito che la mancata consegna del foglio informativo al momento dell’acquisto non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione (decisione n. 17814/2019), principio confermato dalla decisione n. 11113/2025, secondo cui la mancata consegna non rientra tra i fatti impeditivi dell’art. 2935 c.c. Il buono in contestazione, peraltro, è stato emesso prima del DM 19.12.2000, cui va ricondotta la previsione di tali obblighi. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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