Il rappresentante processuale volontario è responsabile in solido per l’imposta di registro (Cass. civ. Sez. 5 n. 19005 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, deve ritenersi sussistente la soggettività passiva tributaria in capo al rappresentante processuale volontario, il quale è obbligato in solido al pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986. Tale conclusione discende dal combinato disposto degli artt. 77 e 100 c.p.c., in forza del quale la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita solo a chi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con conseguente necessaria “appartenenza” della lite in capo al rappresentante. L’estraneità al rapporto sostanziale, che giustificherebbe l’esenzione dall’imposta, è pertanto esclusa in radice per il rappresentante processuale volontario, il quale, ove pure non si voglia qualificarlo come “parte in causa”, rientra comunque tra i “soggetti nel cui interesse fu chiesta la registrazione”. Il principio trova fondamento anche nella valorizzazione del rapporto sostanziale intercorrente tra rappresentato e rappresentante, richiamato dalla giurisprudenza costituzionale in tema di capacità contributiva e solidarietà tributaria.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate richiedeva alla contribuente il pagamento dell’imposta di registro in relazione a un provvedimento giudiziario di assegnazione emesso dal Tribunale nell’ambito di una procedura esecutiva. La contribuente, che aveva agito in executivis quale procuratrice speciale di altra persona, risultava indicata nel provvedimento come “creditrice procedente” e, sulla base di tale indicazione, era stata individuata dall’Ufficio quale soggetto obbligato al pagamento del tributo.
I giudici di merito rigettavano le doglianze della contribuente, che deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando come l’indicazione nell’atto giudiziario fosse stata effettuata in forza di un errore materiale, non essendo la stessa parte sostanziale del rapporto, ma mera rappresentante. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso l’istanza di trattazione in pubblica udienza, richiamando il principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il Collegio può escludere tale trattazione in ragione del carattere consolidato dei principi da applicare.
Quanto al primo motivo, relativo all’asserita formazione di un giudicato interno sulla carenza di legittimazione passiva della ricorrente, la Corte ne ha affermato la infondatezza, rilevando come il rigetto delle domande di merito fosse evidentemente incompatibile con l’assunto della formazione di un giudicato sulla insussistenza della legittimazione passiva tributaria.
Nel scrutinare il secondo motivo, la Suprema Corte ha affrontato il profilo centrale della controversia, concernente la configurabilità della soggettività passiva ai fini dell’imposta di registro in capo al rappresentante processuale volontario. Richiamando la disciplina succedutasi nel tempo e la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha affermato che debbono considerarsi responsabili solidali dell’imposta tutte le parti contraenti e, quindi, anche il rappresentante volontario in sede negoziale, in quanto partecipante all’atto. Ha inoltre valorizzato il principio, enunciato dalla Corte costituzionale, secondo cui il collegamento con la capacità contributiva non esclude che la legge stabilisca prestazioni tributarie a carico di soggetti solidalmente obbligati, ancorché non direttamente partecipi dell’atto.
La Corte ha quindi esteso tale principio al rappresentante processuale volontario, rilevando come, per il combinato disposto degli artt. 77 e 100 c.p.c., la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita solo a chi sia investito di un potere rappresentativo sostanziale nel rapporto dedotto in giudizio. Ne consegue che il rappresentante processuale non è estraneo al rapporto sostanziale e, pertanto, deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di registro. A dirimente riscontro, la Corte ha richiamato il dato testuale dell’art. 57 d.P.R. n. 131/1986, che, nell’indicare i soggetti obbligati, aggiunge ai “soggetti nel cui interesse fu chiesta la registrazione” anche “le parti in causa”, soggetti ulteriori e diversi dai primi.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento delle sanzioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
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Nota della Redazione
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