Vincolo di aggiudicazione e unicità del centro decisionale tra offerte collegate (TAR Campania n. 1667 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di aggiudicazione previsto dalla lex specialis, là dove impone a ciascun concorrente di presentare offerta per un solo lotto, va applicato in senso sostanziale e non formale: rileva l’unicità del centro decisionale, non la distinta soggettività giuridica degli offerenti. In presenza di un unico centro decisionale che abbia presentato offerte per più lotti, l’amministrazione tiene conto solo della prima offerta in ordine cronologico e non può esaminare la seconda. La mancata dichiarazione nel DGUE di rapporti tra operatori partecipanti non integra falsità dichiarativa quando le offerte riguardino lotti diversi, poiché la suddivisione in lotti configura tante gare autonome. Il pagamento del contributo ANAC costituisce condizione estrinseca: con inversione procedimentale la verifica va effettuata prima dell’aggiudicazione, con soccorso istruttorio, e il tardivo ma intervenuto pagamento non impone l’esclusione.
Il Fatto
Il Comune di Maiori indice una procedura aperta per l’affidamento di concessioni demaniali marittime “miste” con finalità turistico-ricreative, suddivisa in diciassette lotti. Per il lotto n. 2 concorrono la società prima classificata, un’impresa individuale e una seconda società. L’aggiudicazione del lotto n. 2 va all’impresa individuale; quella del lotto n. 14 a una società il cui capitale è interamente detenuto dalla titolare dell’impresa individuale, con contratto di affitto d’azienda tra le due e amministratore unico coniuge della prima.
La società seconda classificata impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Campania, deducendo la falsità dichiarativa nel DGUE, la violazione del divieto di aggiudicazione plurima e l’inammissibilità dell’offerta per incompatibilità urbanistica delle opere. L’aggiudicataria propone ricorso incidentale e motivi aggiunti, censurando l’avvalimento della ricorrente, i punteggi tecnici, il PEF e il mancato versamento del contributo ANAC. La terza classificata propone autonomo ricorso, contestando l’azzeramento del punteggio economico e chiedendo l’esclusione dell’aggiudicataria. I giudizi vengono riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il ricorso principale, chiarendo che dalla sua reiezione deriverebbe l’improcedibilità dell’incidentale, mentre dall’accoglimento di quest’ultimo resterebbe l’interesse strumentale alla rinnovazione. Nel merito, il primo motivo è respinto: la suddivisione in lotti configura tanti procedimenti autonomi e la dichiarazione resa nel DGUE non è inveritiera, esaurendo la previsione sull’unico centro decisionale la propria funzione nell’ambito del singolo lotto.
È invece fondato il secondo motivo. Le clausole del bando e del disciplinare, che consentono a ciascun concorrente un solo lotto e impongono di tener conto della prima indicazione, sono legittime e motivate con il fine di favorire la più ampia partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. L’art. 58 del d.lgs. 36/2023 richiede la motivazione della limitazione, qui espressa. Il vincolo, però, va letto in chiave sostanziale: la titolarità del cento per cento delle quote, il contratto di affitto d’azienda e il rapporto coniugale con l’amministratore costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti dell’unicità del centro decisionale. Poiché la prima offerta cronologicamente presentata è quella relativa al lotto n. 14, quella per il lotto n. 2 non poteva essere esaminata.
Il ricorso incidentale è respinto. Il contratto di avvalimento è qualificato di garanzia e non operativo: non richiede l’indicazione analitica di mezzi e risorse, essendo sufficiente la messa a disposizione della solidità economica, e la clausola di responsabilità solidale verso la stazione appaltante integra l’impegno richiesto. La mancanza di corrispettivo non determina nullità, supplendo l’art. 1657 cod. civ. I punteggi tecnici non presentano profili di manifesta illogicità. Quanto al contributo ANAC, la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 6/2025 impone, con inversione procedimentale, la verifica prima dell’aggiudicazione e il soccorso istruttorio: il pagamento intervenuto esclude l’esclusione.
Quanto al ricorso della terza classificata, è fondato il motivo sull’azzeramento del punteggio economico. Il raffronto tra i PEF evidenzia abnormità e contraddittorietà: la commissione ha stigmatizzato l’assenza di stima dei costi degli eventi nell’offerta della ricorrente, mentre nel PEF dell’aggiudicataria i costi degli eventi mancavano del tutto e ciò non è stato rilevato. Il Collegio annulla l’aggiudicazione del lotto n. 2, esclude l’aggiudicataria e dispone la rinnovazione della valutazione del PEF e dell’offerta economica della terza classificata, con spese compensate.
Nota della Redazione
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